Contratti di filiera, le misure agevolative applicabili per la realizzazione dei Programmi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2022 il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2021, rubricato “Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione dei contratti di filiera previsti dal ‘Fondo complementare al Pnrr’”.
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali assume un ruolo attivo nell’attuazione dei contratti di filiera. I contratti di filiera, come definiti nell’art. 1, comma 1, lett. f), e disciplinati nell’art. 4 del Decreto in commento, sono i contratti stipulati dal Ministero con i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera per la realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale e con rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, vada a svilupparsi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale.
Il Decreto disciplina criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei contratti di filiera previsti dal “Fondo complementare al ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’” (“Pnrr”).
Con l’obiettivo di creare migliori relazioni di mercato e assicurare effetti positivi sulla produzione agricola, il contratto di filiera mette assieme i diversi soggetti che hanno il comune obiettivo di realizzare e consolidare la filiera stessa.
Tra i soggetti proponenti il contratto di filiera, oltre ad altre figure, vi possono essere anche gli enti pubblici ex art. 5, comma 1, lett. c). I soggetti proponenti sono individuati dai soggetti beneficiari (art. 5, comma 3) ed assumono il ruolo di referente nei confronti del Ministero durante l’esecuzione del contratto di filiera.
I contratti che hanno programmi che prevedono spese ammissibili per un ammontare compreso tra Euro 4 milioni e Euro 50 milioni possono usufruire delle misure agevolative, come il contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato. Le risorse finanziarie per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale sono attinte dal “Piano nazionale per gli Investimenti complementari al ‘Pnrr’”; invece, le risorse finanziarie per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato sono individuate sulle disponibilità del “Fondo rotativo per il sostegno alle Imprese e agli Investimenti in ricerca”, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).
Per usufruire delle agevolazioni sopra riportate, il contratto di filiera deve prevedere specifiche tipologie di interventi che devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque non oltre i termini indicati nei singoli Provvedimenti.
Le tipologie di Interventi previsti dal Decreto sono:
- Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- Investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
- Investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti;
- costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
- Progetti di ricerca e sviluppo nel Settore agricolo.
In riferimento alla localizzazione, alla tipologia di interventi e alla dimensione dell’impresa, le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e/o di finanziamento agevolato, a sostegno degli/delle:
- Investimenti nelle Aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e nel Settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: contributi in conto capitale fino al 50% degli Investimenti ammissibili nelle Regioni meno sviluppate e nelle Regioni in transizione e fino al 40% degli Investimenti ammissibili nelle altre Regioni; finanziamenti agevolati fino al 100% degli Investimenti ammissibili. L’ammontare minimo di mezzi apportati dal soggetto beneficiario alla copertura finanziaria del Progetto non deve essere inferiore al 25% degli Investimenti ammissibili; a tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, compreso il finanziamento bancario. Per gli Investimenti proposti da grandi Imprese, che non soddisfano i criteri di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l’intensità dell’aiuto sono subordinati alla verifica dell’effetto di incentivazione e della proporzionalità dell’aiuto;
- spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel Settore agricolo: contributo in conto capitale fino al 50% delle spese ammissibili; finanziamento fino al 100% delle spese ammissibili, articolato nelle 2 componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario;
- spese in ricerca e sviluppo nel Settore agricolo fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni (Allegato A al Decreto):
Tabella n. 1
Spese ammissibili | Intensità massima agevolabile | |
Regioni meno sviluppate e tutte le Regioni il cui Pil pro-capite nel periodo 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 78% della media UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del Pil UE-27 | Altre Regioni | |
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili | 50% | 40% |
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato | 50% | 40% |
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, licenze diritti d’autore e marchi commerciali | 50% | 40% |
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1. e 2. (per es.: onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità) | 50% | 40% |
5. Acquisto di animali da riproduzione | 30% | 30% |
- spese per Investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari ad Euro 7,5 milioni per Impresa e per Progetti di investimento, nella forma di contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole Imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie Imprese.
È da evidenziare che comunque l’ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato, e del finanziamento bancario, non può superare l’importo delle spese ammissibili; inoltre, le agevolazioni concesse devono rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento.
Infine, gli aiuti previsti dal Decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti “de minimis”, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto (come da Tabella 1 sopra riportata).
I principali passaggi definiti dal Decreto per accedere alle agevolazioni e per stipulare un contratto di filiera sono:
- trasmissione da parte del soggetto proponente al Ministero di apposita richiesta di accesso il quale, una volta ricevuto la domanda, entro 30 giorni dal suo ricevimento deve accertare la completezza e la regolarità della domanda stessa. Poi il Ministero provvede a trasmetterla alle Regioni o alle Province autonome dove sono localizzati i Progetti, per acquisite il parere di competenza in merito alla compatibilità degli Interventi proposti con la programmazione regionale e l’eventuale disponibilità al cofinanziamento, nella forma di contributo in conto capitale, indicando l’ammontare massimo e le fonti di copertura.
- In fase istruttoria, la valutazione dei Programmi e dei Progetti è effettuata sulla base di uno o più dei seguenti ambiti di valutazione:
- qualità dell’Accordo di filiera e del Programma di investimenti;
- idoneità del Progetto a conseguire gli obiettivi produttivi economici ed ambientali prefissati e a realizzare/consolidare Sistemi di filiera;
- requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma;
- solidità economico-finanziaria dei soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla Banca finanziatrice o da un Tecnico abilitato.
- Il Ministero comunica al soggetto proponente l’ammissibilità totale o parziale della domanda di accesso alle agevolazioni.
- Concluse le attività di valutazione, il Ministero procede alla pubblicazione della graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti e poi dà comunicazione della graduatoria alle Regioni o Province autonome dove sono localizzati i Progetti, indicando le spese ammesse e le agevolazioni massime spettanti a ciascun Soggetto beneficiario.
- La Proposta definitiva di contratto di filiera è presentata dal Soggetto proponente al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle Regioni o Province autonome interessate. Il cofinanziamento deve corrispondere a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione, ad eccezione dell’ammontare delle agevolazioni che, in sede di Proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all’importo indicato nel Programma approvato. La Proposta definitiva deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
- soggetto proponente e soggetti beneficiari;
- Progetti previsti;
- Piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell’ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronoprogramma di realizzazione degli Interventi.
- Il Ministero, dopo aver approvato la Proposta definitiva di contratto di filiera, deve trasmettere le risultanze ai Soggetti proponenti, alle Regioni/Provincie autonome interessate, alle Banche finanziatrici, al Soggetto istruttore, specificando, per ciascuno dei Progetti, l’ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni. Ove previsto, occorrerà trasmettere le risultanze dell’istruttoria e copia delle delibere di finanziamento bancario alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), affinché quest’ultima provveda a Deliberare il finanziamento agevolato.
- Il Ministero, acquisite dove previsto le Delibere di autorizzazione del finanziamento agevolato, trasmette al Soggetto proponente lo schema di contratto di filiera, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non può essere fissato in oltre 10 giorni dall’approvazione della Proposta di contratto di filiera, salvo proroghe per cause debitamente motivate. Nel caso in cui il Soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il Dicastero stesso provvede a comunicare al soggetto proponente, al soggetto istruttore, a Cassa DD.PP. e alle regioni o province autonome interessate, la decadenza della decisione di approvazione del Programma.
- Entro 60 giorni dall’approvazione della Proposta di contratto di filiera, il Ministero e il Soggetto proponente sottoscrivono il contratto di filiera. Nel contratto sono indicati gli impegni e gli obblighi, le modalità di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all’eventuale quota di cofinanziamento regionale per il contributo in conto capitale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei Progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei Programmi e dei progetti previsti. L’efficacia del contratto di filiera è condizionata all’effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla sottoscrizione, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti Pubbliche Amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni. L’intervenuta efficacia è comunicata dal Ministero al Soggetto proponente e, eventualmente, alle Banche finanziatrici.
- Fino alla stipula del contratto di finanziamento, sia la banca autorizzata sia le banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera.
- L’erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento. Le quote del contributo in conto capitale e/o del finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata. Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei soggetti beneficiari, al massimo 4 domande di erogazione, di cui l’ultima a saldo. Inoltre, ai fini dell’erogazione delle quote del contributo in conto capitale e del finanziamento, il Soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero e al Soggetto istruttore la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste dai singoli Provvedimenti.
- Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e, al Soggetto istruttore le dichiarazioni, rese dai Soggetti beneficiari, attestanti lo stato d’avanzamento dei Progetti e l’indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il Soggetto beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione degli Interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del Progetto.
- Nel corso del contratto di filiera possono essere apportate variazioni alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli Interventi, modifiche tecniche sostanziali delle Opere/Investimenti approvati, modifiche al Piano di investimento approvato e variazioni alle tempistiche progettuali risultanti dal Cronoprogramma. Non sono da considerarsi variazioni le modifiche delle voci di spesa all’interno di ciascuna tipologia di Intervento nel limite del 20% della voce medesima e che non comportino il superamento della relativa intensità massima di aiuto.