“Decreto ‘Pnrr’-ter”: via libera del Governo alla norma che ridisegna la governance e rafforza la capacità amministrativa dei Soggetti attuatori

Il 16 febbraio 2023 si è tenuto a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri n. 21 nel corso quale, come si apprende dal Comunicato-stampa diramato a margine dell’incontro, ha ottenuto il via libera anche il cosiddetto “DecretoPnrr’-ter”.

Il Provvedimento che ha passato il vaglio del Consiglio dei Ministri è rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ (‘Pnrr’) e del ‘Piano nazionale degli Investimenti complementari al ‘Pnrr’’ (‘Pnc’), nonché per l’attuazione delle Politiche di coesione e della Politica agricola comune”. Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal nuovo Decreto-legge, come da Comunicato-stampa.

Il testo si compone di 3 parti:

  • revisione del Sistema della governance del “Pnrr”;
  • rafforzamento della capacità amministrativa dei Soggetti chiamati ad attuare gli Interventi previsti dal “Pnrr” e dal “Pnc”, accelerazione e semplificazione delle procedure “Pnrr” in vari Settori;
  • attuazione delle Politiche di coesione, di Politica agricola comune e di Politica giovanile.

Governance

È istituita una nuova Struttura di Missione “Pnrr” presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del “Piano”, già esercitate dal Servizio centrale per il “Pnrr” presso la Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, si riorganizzano le Unità di missione “Pnrr” presso le Amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all’interno di Direzione generali già esistenti.

Sono rafforzati i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del “Pnrr”: si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del Soggetto attuatore; si prevede la possibilità che il Commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei Progetti “Pnrr” o “Pnc”, assicurando il coordinamento operativo delle varie Amministrazioni e soggetti coinvolti.

In caso di Progetti infrastrutturali, si estendono al Commissario i poteri propri del Commissario straordinario delle grandi Opere.

In caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un Organo idoneo a precludere la realizzazione di un Intervento “Pnrr”, il potere di impulso per rimettere la decisione è attribuito al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione “Pnrr”.

Si introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli Interventi “Pnrr” e “Pnc” da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Rafforzamento capacità amministrativa

Sono introdotte misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’attuazione di Progetti “Pnrr” o “Pnc”.

Semplificazione

Si prevedono disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: estensione a tutti gli Appalti “Pnrr” e “Pnc”, comprese le Infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’Edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di Conferenza dei servizi, “Via” e acquisizione degli assensi dei Beni culturali; inoltre, sono dimezzati i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del Parere da parte della Conferenza unificata per le Opere “Pnrr” e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

È consentito all’Agenzia del Demanio e al Ministero della Difesa di contribuire a Progetti “Pnrr” anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, Infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili.

Sono introdotte disposizioni volte a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione “Pnrr” e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici e si facilita la realizzazione della “Piattaforma digitale nazionale dati”. Sono semplificate inoltre le procedure di posa in opera di Infrastrutture a banda ultralarga.

Sono rafforzate le competenze della Soprintendenza speciale per il “Pnrr”, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, Belle arti e Paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità “Pnrr”.

Per la Scuola s’interviene sull’Edilizia scolastica, prevedendo che gli Enti Locali interessati agli Interventi previsti dal “Pnrr” possano utilizzare le economie di gara derivanti dai ribassi d’asta e che i Soggetti attuatori possano procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture (anche di ingegneria e architettura) entro un determinato importo (inferiore a Euro 215.000); sono accelerate le procedure per le “Scuole innovative” (previste da progettualità “Pnrr”), affidando ai vincitori del concorso di progettazione la direzione dei lavori con procedura negoziata. Per favorire il rientro dei “cervelli” in Italia, e quindi per l’Università, si introduce un esonero contributivo a favore delle Imprese che partecipano al finanziamento delle Borse di dottorato innovativo e che assumono personale in possesso del titolo di Dottore di ricerca; si prevede che almeno un quinto dei posti disponibili di Professore di prima fascia sia destinato alla chiamata di giovani Ricercatori presso le Università italiane.

Sono previste inoltre disposizioni per semplificare le procedure di realizzazione delle Opere del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.

Sono introdotte disposizioni per favorire gli acquisti di immobili da parte degli Enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche Amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al “Pnrr”.

Sono previste una serie di disposizioni in materia di Giustizia: digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici; obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del Giudice; deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione; misure in favore delle Imprese in difficoltà attraverso l’implementazione dei Piani di rateizzazione del debito fiscale e di Accordi transattivi con il Fisco, l’Inail e l’Inps, nonché attraverso misure di semplificazioni per l’accesso alle procedure negoziate. Per la Giustizia tributaria, sono previste misure volte ad accelerare l’estinzione delle controversie oggetto di “condono fiscale”.

Sono introdotte misure in materia di ambiente e sicurezza energetica: procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica “Pnrr-Pniec”; rinaturazione dell’area del Po; aumento delle risorse di assistenza tecnica per il “Pnrr”; utilizzo dei proventi delle aste CO2; disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di Infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.

Sono potenziate le Politiche di coesione e la Politica agricola comune, con l’internalizzazione presso il Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Agenzia per la Coesione territoriale.

È costituito, presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC 2023-2027, con conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

È istituita infine l’Agenzia italiana per la Gioventù, Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica, la quale subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per i Giovani.