"Piano Povertà 2021-2023”: approvato il riparto del “Fondo”
Sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante “Approvazione del Piano per gli Interventi e i Servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del ‘Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale’ relativo al triennio 2021-2023”.
Il “Piano povertà 2021-2023” individua le azioni e gli interventi prioritari nell’ambito della lotta alla povertà per definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale. Costituisce inoltre l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del “Fondo Povertà”. Nell’ambito del “Piano” sono definite le priorità per l’utilizzo delle risorse del “Fondo” dedicate agli Interventi e Servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Tali Interventi con il relativo riparto sono descritti nell’art. 4 – “Servizi per i Patti per l’Inclusione sociale” del Decreto. Il riparto delle risorse destinate alle Regioni è disponibile nella Tabella “1” allegata al Decreto.
Sentiti i Comuni, in forma singola o associata, ovvero le Anci regionali e favorendo la consultazione delle Parti sociali e degli Enti del Terzo Settore territorialmente rappresentativi, le Regioni dovranno adottare un atto di programmazione regionale dei Servizi necessari per l’attuazione del Rdc come “livello essenziale delle prestazioni” e degli Interventi individuati dal “Piano” a valere sulle risorse del Decreto (pari a Euro 619 milioni per il 2021, Euro 552.094.934 per il 2022 e Euro 439 milioni per il 2023), eventualmente integrate con risorse proprie, nazionali o comunitari, inclusi i fondi relativi al “Pon Inclusione”, al “React EU” e al “Pnrr”.
L’atto di programmazione deve essere comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro 60 giorni dalla emanazione del presente Decreto. Tale atto deve contenere il quadro di contesto, le modalità di attuazione del “Piano”, le risorse finanziarie e la descrizione degli Interventi e dei Servizi programmati.
Entro 30 giorni dall’emanazione del Decreto, le Regioni possono richiedere al Ministero il versamento della quota regionale sul proprio bilancio per l’intero periodo di vigenza del Decreto.
Le somme sono ripartite per il 50% ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane in cui sono presenti più di 1.000 persone senza dimora e per il 50% in favore delle Regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli Enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, assicurando comunque a ciascun Ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente.