PinQua: pubblicate le Faq sulle procedure per l’aggiudicazione di Accordi-quadro fornite dal Mims
Sono state pubblicate le Faq del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili relative alle richieste sulle procedure per l’aggiudicazione di Accordi-quadro nell’ambito del Programma PinQua.
Di seguito, si riporta il testo delle Faq.
Quesito 1.
Sulla base di accordi tra Cm. e soggetti attuatori di condivisione del personale dedicato, chi potrà assumere il personale ? Il soggetto attuatore o la Cm ?
Risposta – Si rinvia al paragrafo 2.3.1. del Quaderno operativo dell’Anci sulle regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni di personale, che precisa che le spese di personale seguono le singole progettualità e, pertanto, i Comuni soggetti attuatori potranno assumere personale a valere sui Quadri economici dei singoli Progetti.
Quesito 2.
Chiarita la distinzione tra assunzioni e appalti di servizi, la domanda è: possono essere entrambi voci di costo presenti nel Qte ? Sono eleggibili entrambe (contemporaneamente per così dire) ?
Risposta – Sì.
Quesito 3.
Si potrebbe chiarire da quale voce del Quadro tecnico economico si possono recuperare le somme per le assunzioni ?
Risposta – La somma per l’assunzione del personale dovrà essere prevista come nuova voce di costo all’interno del Quadro economico del singolo Intervento, nei limiti dell’importo finanziato.
Quesito 4.
Il limite, indicato dalla Circolare n. 4, del 5% fino ad un massimo di Euro 600.000 vale per gli incarichi professionali ma non per gli appalti di servizi, giusto ?
Risposta – Il limite è riferito alla spesa di personale, tra cui rientrano anche gli incarichi professionali.
Quesito 5.
Se il soggetto beneficiario non è titolare di Cup, ma sono tutti in carico ai soggetti attuatori, non può assumerne, giusto ?
Risposta – Corretto.
Quesito 6.
La progettazione di tutti gli Interventi finanziati deve essere eseguita in Bim con Autodesk Revit anche se si tratta di Piste ciclopedonali o Piazze, oppure è possibile procedere alla progettazione in Gis, quale strumento innovativo in sostituzione del dichiarato in fase 1 Autodesk Revit ?
Risposta – Sì, è possibile.
Quesito 7.
Per il Progetto-pilota presentato con il soggetto beneficiario Città metropolitana di Messina, di valore 99,7 milioni vale il limite di Euro 250.000 per la spesa del personale ?
Risposta – Sarebbe assolutamente insufficiente. Vedi risposta al Quesito n. 1.
Quesito 8.
Il Comune ha presentato 1 Proposta composta da 13 Interventi, si può eliminare uno o più Interventi mantenendo invariato l’importo totale della Proposta ? Gli importi degli Interventi eliminati si possono spalmare sui rimanenti ?
Risposta – Se risulta necessario eliminare un Intervento, l’importo totale della Proposta è decurtato dell’importo relativo all’Intervento stesso. Non è possibile utilizzare tale importo per implementare gli altri Interventi della Proposta.
All’interno di ogni singola voce del Q.E. si possono rimodulare gli importi previsti mantenendo invariato l’importo totale dell’Intervento ?
Risposta – In questa fase sì.
In un Intervento presentato nella Proposta del Comune le prestazioni di progettazione ed esecuzione possono essere affidate alla Società “in house” senza incorrere in sanzioni o revoca del finanziamento ?
Risposta – Occorre seguire le regole per gli affidamenti “in house”.
Quesito 9.
Vorrei chiedere se delle Cooperative private possono essere soggetto attuatore, oppure possono essere soltanto soggetto esecutore – riferendosi come soggetto attuatore al Comune di riferimento, in quanto Ente pubblico.
Risposta – Il Decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022, all’art. 1, lett. k, definisce il soggetto attuatore come di seguito: “Soggetto attuatore PinQua”: il soggetto pubblico responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’Intervento PinQua può anche non coincidere con il beneficiario PinQua, ed in tal caso è coinvolto nell’attuazione del Progetto a seguito della sottoscrizione di uno specifico Atto d’obbligo.
Quesito 10.
Il supporto al Rup tecnico-organizzativo può essere una Società con soggetti non necessariamente Ingegneri, Architetti, ecc., oppure deve essere un soggetto assunto a tempo determinato, e in questo caso lo sarà a stipendio comunale o può essere applicata una tariffa professionale ?
Risposta – La Circolare del Mef n. 4 fa riferimento a spese per assunzione di personale a tempo determinato e incarichi professionali. Pertanto, l’eventuale affidamento di attività di supporto al Rup ad una Società è possibile ma non rendicontabile a valere sul Quadro economico di Progetto.
Il tetto del 10% per le spese tecniche sembra inferiore ai limiti del Dm. 17 giugno 2016, allora la base d’asta in caso di selezione per negoziare può essere inferiore a questo ? Cosa dice l’Anac ?
Risposta – La Circolare del Mef n. 4 fa riferimento a spese per assunzione di personale e non a spese tecniche.
È opportuno creare una struttura interna al Comune dedicata solo al ‘Pnrr’ per garantire l’ammissibilità, ad esempio, degli incentivi ex art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 ?
Risposta – È una scelta che spetta esclusivamente all’Amministrazione.
Quesito 11.
Potreste definire chi è il soggetto attuatore e chi è il beneficiario ?
Risposta – Il Decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022, all’art 1, lett. j e k, definisce il soggetto attuatore e il soggetto beneficiario come di seguito: j) “Soggetto beneficiario PinQua”: i soggetti che hanno presentato proposte dichiarate ammissibili: le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni sede di Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di Provincia, la Città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti, ai sensi del comma 438, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019; k) “Soggetto attuatore PinQua”: il soggetto pubblico responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’Intervento PinQua può anche non coincidere con il beneficiario PinQua in tal caso è coinvolto nell’attuazione del Progetto a seguito della sottoscrizione di uno specifico Atto d’obbligo.
Quesito 12.
Il limite, indicato dalla Circolare n. 4, del 5% fino ad un massimo di Euro 600.000, vale per gli incarichi professionali ma non per gli appalti di servizi, giusto ?
Risposta – Vale per le assunzioni di personale a tempo determinato.
Quesito 13.
Sulla base di accordi tra Cm. e soggetti attuatori di condivisione del personale dedicato, chi potrà assumere il personale ?
Risposta – Come previsto dalla Circolare Mef n. 4 del 18 gennaio 2022, sia i soggetti beneficiari che i soggetti attuatori di Progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel “Pnrr” possono porre a carico del “Pnrr” spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i Progetti di cui hanno titolarità.
Quesito 14.
Se il soggetto beneficiario non è titolare di Cup, ma sono tutti in carico ai soggetti attuatori, non può assumere, giusto ?
Risposta – Corretto.
Quesito 15.
Si potrebbe chiarire da quale voce del quadro tecnico economico si possono recuperare le somme per le assunzioni ?
Risposta – Deve essere creata apposita voce nel Quadro economico. L’importo complessivo della Proposta non è modificabile.
Quesito 16.
Il ribasso d’asta potrà essere utilizzato per varianti in corso d’opera ammesse dal ‘Codice’ ?
Risposta – L’erogazione delle risorse avverrà per rimborso delle spese sostenute. In merito alle varianti, nulla si aggiunge a quanto previsto dal “Codice”.
Quesito 17.
Vista la necessità di coordinarsi con i Comuni dell’Area metropolitana, si richiede una precisazione sulla questione di seguito riportata. Nel contesto di Bandi e Avvisi finanziati con risorse del ‘Pnrr’, si chiede di precisare che i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere autonomamente all’affidamento diretto di contratti sottosoglia, così come si evince dalla normativa seguente. Innanzitutto, sul punto, il Dl. n. 77/2021 dispone che ‘nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere ‘Pnrr’ e ‘Pnc’, i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di Provincia” (art. 52, comma 1, punto 1.2 secondo periodo). In merito, il richiamato art. 37/4 del ‘Codice’, prevede che ‘se la Stazione appaltante è un Comune non capoluogo di Provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento. c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane ovvero gli Enti di Area vasta ai sensi della Legge n. 56/2014’. Pertanto, l’acquisizione di forniture, servizi e lavori avviene secondo quanto previsto dai menzionati artt. 52 del Dl. n. 77/21 e 37/4 del ‘Codice’. Di preciso, il citato art. 37/4 dispone pure che rimane fermo “quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2’, ossia la possibilità per i Comuni non capoluogo di affidare direttamente i contratti sotto-soglia, così come precisato anche dal Comunicato del Ministero dell’Interno 17 dicembre 2021, che sul punto cita testualmente il disposto dell’art. 37, commi 1 e 2, primo periodo, e quindi, le relative tipologie e soglie contrattuali. Tuttavia, diversamente, il Dl. n. 77/2021, quale normativa speciale sul ‘Pnrr’, ridefinisce provvisoriamente le tipologie e le soglie contrattuali passibili di affidamento diretto, precisando che si procede a ‘a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 Euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, (fermi restando) il rispetto dei Principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs. n. 50/2016 (e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in Elenchi o Albi istituiti dalla Stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione)” (art. 51, comma 1, punto 2.1). Di conseguenza, nella parte in cui la normativa menzionata consente ai Comuni non capoluogo di procedere ad affidamenti diretti, risulta evidente che le tipologie contrattuali (e le relative soglie) passibili di affidamento diretto siano quelle previste dalla normativa speciale sul ‘Pnrr’ (art. 51, comma 1, punto 2.1 Dl. n. 77/21) e non quelle previste dalla disciplina codicistica attualmente derogata (l’art. 37 del ‘Codice’). Dunque, alla luce di quanto osservato, si chiede di confermare che nell’ambito del ‘Pnrr’ e del ‘Pnc’ i Comuni non capoluogo procedono autonomamente, mediante affidamento diretto, all’acquisizione di lavori di importo inferiore a Euro 150.000 e di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a Euro 139.000.
Risposta – Si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Per completezza, si riporta un passaggio del Comunicato del Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale – datato 17 dicembre 2021 relativamente alle opere a valere su risorse “Pnrr”, dove è specificato: “Segnatamente, per le opere afferenti al ‘Pnrr’, in applicazione dell’art. 37 comma 4 e dell’art. 52, comma 1.2, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di Provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate […] La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l’applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali: 1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a Euro 40mila per servizi e forniture e di valore inferiore a Euro 150mila per lavori; 2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4, se la Stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38, gli affidamenti di valore superiore a Euro 40mila ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a Euro 150mila ed inferiori ad Euro 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria”.