“Pnrr 2”: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 79/2022 di conversione al Dl. 30 aprile 2022, n. 36

“Pnrr 2”: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 79/2022 di conversione al Dl. 30 aprile 2022, n. 36

Sulla G.U. n. 150 del 29 giugno 2022 è stata pubblicata la Legge 29 giugno 2022, n. 79, che converte con modificazioni il Dl. 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (cd. “Pnrr 2”, vedi Entilocalinews n. 19 del 9 maggio 2022)

Tra le principali novità relative alla Pubblica Amministrazione vi sono:

  • l’accesso ai concorsi solo attraverso “InPA”;
  • l’assessment anche nei concorsi per il personale non dirigenziale;
  • l’estensione del Codice di comportamento ai social network;
  • azioni legate alla “parità di genere”;
  • azioni relative alla mobilità orizzontale.

Di seguito si riporta il commento delle norme di maggior interesse per gli Enti Locali e le Società pubbliche.

Art. 1 – Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione di fabbisogni di personale

La disposizione dell’art. 1 in commento ha introdotto modifiche all’art. 6-ter, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, integrando la disciplina sulle Linee di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi “Piani triennali dei fabbisogni di personale” (attualmente disciplinate con Dm. 8 maggio 2018), prevedendo che tali Linee di indirizzo riguardino anche la definizione dei nuovi profili professionali, come individuati dalla Contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere.

In particolare, con riferimento alla finalità di sostenere la Transizione digitale ed ecologica delle P.A. oltreché, come integrato in sede di conversione, strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a Bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

Le nuove Linee, in fase di prima applicazione, saranno adottate entro il 30 giugno 2022.

Art. 2 – “Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle P.A.

L’art. 2, al comma 1, ha introdotto, al Dlgs. n. 165/2001, il nuovo art. 35-ter, rubricato “Portale unico del Reclutamento”, prevedendo che le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, le Autorità amministrative indipendenti, le Regioni e gli Enti Locali, per le rispettive selezioni di personale a tempo determinato e indeterminato, che devono essere orientate alla massima partecipazione, si avvalgano del Portale del reclutamento “InPA”, sviluppato dal Dipartimento della Funzione pubblica, che ne cura la gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai fini della registrazione al “Portale”, l’interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del Dpr. n. 445/2000, indicando un indirizzo Pec o domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all’eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al “Portale” è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i Sistemi di identificazione di cui all’art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Dlgs. n. 82/2005. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel “Portale” o richieste dai Bandi di concorso.

In sede di conversione, il nuovo comma 2-bis fa venir meno l’obbligo per le P.A., inclusi gli Enti Locali, di pubblicare le selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale, a decorrere dall’anno 2023.

Le informazioni necessarie per l’iscrizione al “Portale”, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle Amministrazioni, e quelle per la pubblicazione dei Bandi di concorso, sono definite entro il 31 ottobre 2022 con Protocolli adottati d’intesa tra il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ciascuna Amministrazione.

L’utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed Enti Locali, per i quali le modalità di utilizzo sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con Decreto del Ministro della P.A., adottato previa Intesa in Conferenza unificata.

I Bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul “Portale” secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il “Portale” garantisce l’acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle P.A. in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai Cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

L’attuazione delle suddette disposizioni avviene nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A decorrere dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle P.A. centrali, nelle Autorità amministrative indipendenti nonché nelle Regioni ed Enti Locali, avverranno mediante concorsi, ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale “InPa”, operativo e utilizzabile, solo dalle P.A. centrali, a far data dal 1° luglio 2022. Resta ferma la disciplina di utilizzo del “Portale” per le assunzioni connesse all’attuazione del “Pnrr”, di cui dall’art. 1, comma 4, del Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 (comma 2).

Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente Decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del Bando.

In relazione agli Avvisi di selezione di personale pubblicati dalle Amministrazioni sul Portale del reclutamento “InPa”, gli obblighi di comunicazione ad eventuali controinteressati si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito Avviso sul medesimo Portale da parte dell’Amministrazione cui è indirizzata l’Istanza di accesso agli atti o di “accesso civico generalizzato”.

Il comma 5 estende l’utilizzo del “Portale del reclutamento” anche alle selezioni dei component degli Oiv di cui all’art. 14-bis, comma 2, del Dlgs. n. 150/2009.

Il comma 6 abroga i commi 8 e 9, dell’art. 247, del Dl. n. 34/2020, che prevedevano, rispettivamente:

– che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità semplificate previste dalla medesima disposizione (le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, e di cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001), sia individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole P.A. per ciascuna qualifica o profilo;

– che nelle more dell’adozione del Decreto di cui all’art. 3, comma 15, della Legge n. 56/2019 – che prevedeva l’istituzione dell’Albo nazionale dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso – il Dipartimento della Funzione pubblica individui i componenti delle Commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito Avviso pubblico. A tal fine, i termini di cui al comma 10, dell’art. 53, del Dlgs. n. 165/2001, relativi all’autorizzazione a rivestire l’incarico di Commissario nelle procedure concorsuali di cui all’art. 247, sono rideterminati, rispettivamente, in 10 e 15 giorni.

Il comma 7 si riferisce ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste per i concorsi pubblici unici dall’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, e dall’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001: essi dovranno essere individuati attraverso il predetto “Portale del reclutamento”, nel rispetto dei Principi della parità di genere prevedendo altresì, come specificato in sede di conversione, la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.

Fino al 1° novembre 2022, il Dipartimento della Funzione pubblica, anche avvalendosi della Commissione Ripam, nomina i componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici sulla base di Elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli Elenchi dei nominativi richiamati dalla disposizione sono formati dalle Amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali, che assicurano il rispetto del Principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. Le medesime disposizioni si applicano anche alla procedura di nomina delle Sottocommissioni e dei Comitati di vigilanza. Riguardo all’autorizzazione a rivestire l’incarico di Commissario nelle procedure concorsuali in oggetto, i termini di cui all’art. 53, comma 10, del Dlgs. n. 165/2001, sono rideterminati, rispettivamente, in 10 e 15 giorni (anziché, rispettivamente, 30 e 45 giorni).

Viene contestualmente abrogato l’art. 3, comma 15, della Legge n. 56/2019, che prevedeva l’istituzione dell’Albo nazionale dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso.

Art. 3 – Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni

L’art. 3, con l’introduzione dell’art. 35-quarter al Dlgs. n. 165/2001, rubricato “Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale”, riformula, dopo la fase emergenziale, la disciplina a regime dei concorsi pubblici rivolti al personale non dirigenziale delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam) di cui all’art. 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3.

Nel dettaglio, la nuova disciplina prevede:

  1. l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell’art. 37. La Legge n. 97/2022 di conversione ha in parte riformulato la disposizione, prevedendo che le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali, nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego per il profilo richiesto, ovvero delle abilità residue nel caso dei assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette ex 1, comma 1, della Legge n. 68/1999. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d’esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso nel rispetto dei Principi di imparzialità, efficienza, efficacia e celerità di espletamento, di integrità, trasparenza e omogeneità delle prove, nonché di sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni;
  2. l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
  3. che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da Imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l’accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lett. a), indicate nel Bando;
  4. che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole Amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la  stessa  Amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette ex 1, comma 1, della Legge n. 68/1999. Le predette Amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le Commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  5. per i profili qualificati dalle P.A., in sede di Bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali;
  6. che i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Le suddette procedure di reclutamento possono essere svolte ricorrendo all’utilizzo di Sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’Amministrazione procedente nel rispetto dell’eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della Legge n. 170/2010. Nelle selezioni non contestuali le Amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in Sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle Commissioni originarie e di un Segretario aggiunto. Per ciascuna Sottocommissione è nominato un Presidente. La Commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le Sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell’Amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All’attuazione del presente comma le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1-bis della disposizione in commento, introdotto in sede di conversione, al fine di accelerare il procedimento di riconoscimento di equivalenza dei titoli di studio conseguiti all’estero ex art. 38, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001, in relazione all’attuazione del “Pnrr”, il Miur si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (Cimea) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Dicastero.

A fronte delle suddette disposizioni introdotte dal nuovo art. 35-quarter del Dlgs. n. 165/2001, sono abrogati i commi da 1 a 7 dell’art. 10 del Dl. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2021.

Il comma 3 della disposizione in commento estende le modalità di reclutamento di cui all’art. 35-quarter del Dlgs. n. 165/2001 alle procedure assunzionali connesse all’attuazione del “Pnrr” di cui all’art. 1, comma 4 del Dl. n. 80/2021.

Infine, il nuovo comma 3-quater, introdotto in sede di conversione, ha ulteriormente ridotto i termini previsti dall’art. 34-bis del Dlgs. n. 165/2001 ai fini della mobilità obbligatoria per il ricollocamento del personale in disponibilità. La disposizione ha ridotto da 15 a 8 giorni dalla ricezione della comunicazione il termine per l’assegnazione del personale in disponibilità alle Amministrazioni richiedenti, e da 45 a 20 giorni dalla ricezione della comunicazione e in assenza di riscontro, il termine per avviare la procedura concorsuale

Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente Decreto (1° maggio 2022) continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del Bando.

Il comma 4-bis, introdotto dalla Legge n. 97/2022 di conversione, ha disposto la proroga per effettuare le procedure selettive di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Per cui, fino a tale data, le P.A. potranno bandire, in coerenza con il “Piano triennale dei fabbisogni” di cui all’art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che:

  1. a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015 (28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’Amministrazione che bandisce il concorso;
  2. b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l’Amministrazione che bandisce il concorso.

Infine, il nuovo comma 4-ter ha previsto che, a decorrere dall’anno 2022, per il Ccnl. relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei Ccnl., riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all’anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2, dell’art. 33, del Dl. n. 34/2019.

L’art. 3, comma 5, modifica la procedura per l’adozione di Linee-guida per l’attuazione, da parte degli Enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di Dirigenti pubblici. La novella prevede che le Linee-guida siano adottate entro il 31 ottobre 2022 con Decreto del Ministro per la P.A., dopo aver acquisito le proposte della Scuola nazionale dell’Amministrazione e previa Intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-Città ed Autonomie locali.

Inoltre, il comma 6 attribuisce ad un Dpr., da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, l’aggiornamento della disciplina sui concorsi pubblici dettata dal Dpr. n. 487/1994, nel rispetto delle misure introdotte dal presente art. 3 e dei seguenti criteri:

  1. raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;
  2. semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
  3. indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal Dl. n. 101/2013, dal Dl. n. 34/2020, dal Dl. n. 44/2021, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente Decreto.

Con Ordinanze ex art. 10-bis del Dl. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2021, il Ministro della Salute, su proposta del Ministro per la P.A., può aggiornare i Protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.

Art. 4 – Aggiornamento dei Codici di comportamento e formazione in tema di Etica pubblica

L’art. 4 ha introdotto modifiche all’art. 54 del Dlgs. n. 165/2001, in materia di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, prevedendo un aggiornamento del Codice nazionale (Dpr. n. 62/2013) da realizzare entro il 31 dicembre 2022.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 54 ha previsto che il Codice contenga una specifica Sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della P.A.

Al successivo comma 7 dell’art. 54, come modificato in sede di conversione, è stata introdotta la previsione di svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio sui temi dell’Etica pubblica e sul Comportamento etico, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità. Tale disposizione si aggiunge alla norma già vigente, in base alla quale le Pubbliche Amministrazioni devono verificare con cadenza annuale lo stato di applicazione dei suddetti Codici di comportamento e organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi Codici.

Art. 5 – Rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere

L’art. 5 assegna alle P.A. il compito di adottare misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato – nel rispetto dell’art. 157, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) – ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”.

Al fine di dare concreta attuazione al Principio della parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, il Dipartimento della Funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle Pari opportunità, adotta apposite Linee-guida entro il 30 settembre 2022.

Art. 6 – Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale

L’art. 6 adegua la disciplina della mobilità di cui all’art. 30 del Dlgs. n. 165/2001 con le disposizioni commentate in precedenza circa l’avvio ed entrata a regime dell’utilizzo del Portale del reclutamento “InpA”.

A tal fine, il nuovo comma 1-quarter dell’art. 30 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, per l’avvio di procedure di mobilità, le P.A. provvedono a pubblicare il relativo Avviso in un’apposita Sezione del “Portale del reclutamento” di cui all’art. 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel “Portale” corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 1-quinquies ha posto un limite alla possibilità di attivare comandi o distacchi di personale non dirigenziale delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, delle Autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all’art. 70, comma 4, individuato nella misura del 25% dei posti non coperti all’esito delle procedure di mobilità di cui all’art. 30. La disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli Uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad Organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di Amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte.

Il comma 2 della disposizione in commento ha previsto che i comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, esclusi quelli di cui al nuovo comma 1-quinquies, dell’art. 30, del Dlgs. n. 165/2001, sopra indicati, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le P.A. non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3 dell’art.

Il comma 3, al fine di non pregiudicare la funzionalità delle P.A. interessate, consente di attivare, in via transitoria fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2 già in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui al nuovo comma 1-quinquies dell’art. 30 del Dlgs. n. 165/2001 (Autorità amministrative indipendenti e soggetti di cui all’art. 70, comma 4), ad eccezione del personale appartenente al Servizio sanitario nazionale e quello di cui all’art. 3 del Dlgs. n. 165/2001 (personale in regime di diritto pubblico), che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50% delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 30, del Dlgs. n. 165/2001. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’Amministrazione di provenienza.

Il comma 5 dell’art. 6 in commento introduce il nuovo comma 3-bis all’art. 32 del Dlgs. n. 165/2001, che prevede la possibilità di un’indennità di soggiorno per i dipendenti di P.A. italiane che operino presso l’Unione Europea come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione. Tale possibilità è riconosciuta entro determinati limiti finanziari (Euro 400.000 per l’anno 2022 e di Euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2023).

Al fine di potenziare la capacità delle Amministrazioni attuatrici del “Pnrr”, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di Organizzazioni internazionali o dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell’Amministrazione che conferisce l’incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma 5 sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

Il comma 8 modifica il comma 495 della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), prorogando, dopo la Legge n. 97/2022 di conversione, dal 31 marzo 2022 al 30 settembre 2022 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della P.A. già utilizzatrice in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del “Piano di fabbisogno del personale” ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

Il nuovo comma 8-bis, introdotto in sede di conversione, con riferimento alle Fondazioni lirico-sinfoniche ha modificato l’art. 29, comma 3-bis, del Dlgs. n. 81/2015, prevedendo che, al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell’approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell’espletamento delle procedure concorsuali, possano prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell’anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.

Art. 7 – Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza

L’art. 7 in primo luogo modifica il comma 6-bis dell’art. 6 del Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 (cd. “Decreto Reclutamento”), prorogando al 30 giugno 2022 (dal 30 aprile 2022) il termine per l’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del primo “Piano integrato di attività e di organizzazione” (“Piao”). La disposizione introduce altresì il nuovo comma 7-bis all’art. 6 citato, prevedendo che le Regioni adeguino, con riferimento agli Enti ed Aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai Principi della disciplina inerente al “Piano” medesimo e ai contenuti del “Piano”-tipo.

Vengono modificate le modalità e le condizioni di conferimento degli incarichi che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le altre Amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività inerenti il “Pnrr” possono affidare ad esperti di comprovata qualificazione professionale, rispettivamente, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e rendicontazione del “Pnrr” e per la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del “Pnrr”. In particolare, è stata eliminata la necessità di ricorrere ad incarichi secondo la disciplina dell’art. 7, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001.

All’art. 9 del Dl. n. 80/2021 è stato introdotto il comma 2-bis, il quale ha previsto che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”, della Missione 1 – Componente 1, del “Pnrr”, quantificate pari a Euro 48,1 milioni, siano destinate, nell’importo di Euro 30 milioni, al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del “Pnrr”, nonché nell’importo di Euro 18,1 milioni alla realizzazione di un Portale di Progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della Funzione pubblica.

Infine, all’art. 31-bis, comma 5, del Dl. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021, è stato differito al 30 luglio 2022 il termine entro cui i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti siano tenuti a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all’attuazione dei predetti Progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli Enti.

Art. 8 – Disposizioni per FormezPA

L’art. 8 in commento prevede l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di Euro 60 milioni per l’anno 2022, per far fronte al fabbisogno finanziario di FormezPA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di Convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni, con oneri a carico di queste ultime.

Art. 9 – Contratti a tempo determinato del Ministero della Giustizia, proroga assunzioni presso il Mite, e attuazione della Legge n. 227/2021

Il comma 1 dell’art. 9 in oggetto specifica che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della Giustizia presso l’Ufficio per il Processo, nell’ambito del “Pnrr”, non possono essere rinnovate.

Il successivo comma 2 differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della Transizione ecologica, previsto dall’art. 1, comma 317, della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”).

I successivi commi 3-5 hanno previsto l’incremento di posti nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relativa autorizzazione ad effettuare le assunzioni finalizzate all’attuazione della disciplina di delega per la revisione e il riordino delle norme vigenti in materia di disabilità, di cui alla Legge n. 227/2021 con la relativa quantificazione dell’onere finanziario.

Art. 10 – Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il “Pnrr

Il comma 1 dell’art. 10 in commento consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di Amministrazioni titolari di Interventi previsti nel “Pnrr”, incluse le Regioni e gli Enti Locali, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno 2 anni, in deroga alla disciplina prevista dall’art. 5, comma 9 del Dl. n. 95/2012.

Tali incarichi, attribuiti ex art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, sono conferiti entro i limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei bilanci delle P.A interessate, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 15, del Dl. n. 80/2021.

La suddetta facoltà di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza, in sede di conversione è stata estesa anche agli Interventi previsti nel “Piano nazionale per gli investimenti complementari”, nei programmi di utilizzo dei fondi per lo Sviluppo e la Coesione e negli altri Piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.

Il nuovo comma 1-bis ha introdotto una modifica all’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, prevedendo, per il personale in quiescenza delle Fondazioni liriche, che il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età previsto per i dipendenti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.

Il successivo comma 2 specifica, relativamente alle procedure per l’affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria:

  • incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la Stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del Responsabile unico del procedimento;
  • incarico di Responsabile unico del procedimento, in presenza di particolari esigenze alle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente.

I commi 3 e 4 estendono, ai Soggetti attuatori di Interventi previsti dal “Pnrr”, le modalità speciali previste dall’art. 1, comma 2, del Dl. n. 80/2021, per le Amministrazioni titolari dei suddetti Progetti, al fine di accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione.

Inoltre, prevede che le P.A. possano ricorrere alle suddette modalità speciali anche al di fuori degli Interventi attuativi del “Piano” medesimo, non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il conferimento di incarichi professionali.

Il comma 4-bis, introdotto dalla Legge di conversione, ha modificato il comma 7-ter dell’art. 1 del Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021, con riferimento alle assunzioni di professionisti a tempo determinato per l’attuazione dei Progetti “Pnrr”, i quali possono mantenere l’iscrizione ai relativi Ordini o Albi, salvo il caso in cui si ravvisino potenziali conflitti di interessi nell’esercizio dell’attività professionale. In tal caso, nel contratto di assunzione sarà inserita la sospensione dall’Albo di appartenenza e dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con la P.A. Nel contratto di assunzione deve essere espressamente dichiarata l’insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla P.A. e l’esercizio dell’attività professionale.

Il successivo comma 4-ter ha escluso dall’applicazione del precedente comma i contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore della Legge n. 97/2022 di conversione del presente Decreto (30 giugno 2022).

Art. 11 – Potenziamento amministrativo delle Regioni e delle Politiche di coesione

L’art. 11 consente alle Regioni a Statuto ordinario titolari della realizzazione degli Interventi previsti dai Progetti del “Pnrr”, in deroga all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, di assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata di attuazione dei Progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica di seguito indicata:

Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’Organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall’applicazione del presente comma non rileva ai fini dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e dell’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006.

Il comma 2 (che introduce il comma 179-bis all’art. 1 della Legge n. 178/2020) ha previsto che le risorse finanziarie, ripartite tra le P.A. operanti nell’ambito della Politica di coesione ai fini dello svolgimento di procedure di assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato ma non impegnate dalle Amministrazioni medesime (in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure ex art. 10, comma 4, del Dl. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’Amministrazione), possano essere da queste ultime destinate alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del Dlgs. n. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. Tali contratti non possono superare la durata di 36 mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal Regolamento dell’Agenzia per la Coesione territoriale in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

Il nuovo comma 2-bis ha aggiunto, all’art. 31-bis, comma 8, del Dl. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021, la previsione secondo cui gli Enti beneficiari, individuati dall’Agenzia per la Coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori sulla base di un contratto-tipo predisposto dall’Agenzia stessa nel rispetto dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del Dlgs. n. 165/2001. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall’Agenzia agli Enti beneficiari. L’Agenzia per la Coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell’attività concretamente svolta dal personale.

Art. 12 – Potenziamento della Scuola nazionale dell’Amministrazione

L’art. 12 ha introdotto disposizioni relative alla Scuola nazionale dell’Amministrazione, al fine di:

  • introdurre la nuova figura di Vice-Presidente;
  • reclutare personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, nell’ambito delle quali possono essere valorizzate le attività pregresse di collaboratore preposto al tutoraggio;
  • reclutare nuovo personale specialista in formazione e comunicazione e Sistemi di gestione o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell’Amministrazione;
  • prevedere un’articolazione in “Poli formativi” localizzati sul territorio nazionale.

Inoltre, aumenta (di 2 unità dirigenziali di livello non generale) la dotazione organica della Presidenza del Consiglio per il potenziamento della Scuola nazionale dell’Amministrazione connesso all’attuazione del “Pnrr”.

Art. 13 – Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i Consiglieri penitenziari nominati all’esito dei concorsi banditi nell’anno 2020

Relativamente ai Consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la disposizione dell’art. 13 in commento ha previsto la riduzione del corso di formazione dagli attuali 18 mesi a 12 mesi, con conseguente anticipazione dell’assunzione in servizio operativo da parte dei Dirigenti penitenziari, dei Dirigenti di Istituto penale per minorenni e dei Dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.

Art. 14 – Disposizioni in materia di Università e Ricerca

L’art. 14 ha previsto particolari procedure di reclutamento all’interno delle Università e degli Enti pubblici di Ricerca, riservate a particolari categorie di ricercatori e finalizzate a dare attuazione all’Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del “Pnrr” (“Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”).

Inoltre, a valere sulle risorse del “Pnrr” sono previsti finanziamenti aggiuntivi al “Fondo integrativo statale per la concessione di Borse di studio”, per escludere incrementi del concorso regionale al finanziamento e l’ampliamento agli ultimi 3 anni della Scuola secondaria di secondo grado, per lo svolgimento dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 15 – Rafforzamento della Struttura organizzativa dell’Anpal

L’art. 15 prevede un rafforzamento della Struttura organizzativa volta a potenziare le funzioni di coordinamento della Rete dei servizi per le Politiche del lavoro di Anpal, con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità entro l’anno 2022.

Art. 16 – Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’Interno ai fini dell’attuazione del “Pnrr

L’art. 16 autorizza l’assunzione di 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, presso il Ministero dell’Interno, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco relativi ai Progetti previsti dal “Pnrr”. La copertura dei relativi oneri, pari a Euro 450.000 per il 2022 e a Euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, è a valere sulle somme assegnate ai Comuni (dal 2021 al 2034) dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), e destinate ad Investimenti in Progetti di Rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del Decoro urbano e del Tessuto sociale ed ambientale.

Art. 17 – Misure di potenziamento dell’esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell’Amministrazione per la Giustizia minorile e di Comunità

L’art. 17 in oggetto provvede a rideterminare la dotazione organica dell’Amministrazione per la Giustizia minorile e di Comunità, autorizzando l’assunzione di personale, con il fine specifico di rafforzare l’offerta trattamentale legata all’esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali.

A tali fini è previsto l’incremento dotazionale dei Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna (11 unità) e del personale del Comparto “Funzioni centrali” (1.092 unità).

Art. 18 – Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici 

L’art. 18, al comma 1, con una modifica all’art. 15, comma 4-bis, del Dl. n. 179/2012, anticipa dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza del termine da cui scattano le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici.

Il comma 2, con una modifica all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, in materia di obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, stabilisce che non sono più esonerati da tale obbligo i soggetti indicati in tale norma, tra cui i Professionisti in regime forfettario, mentre il comma 3 dispone che tale estensione dell’obbligo si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad Euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Inoltre, per il terzo trimestre dell’anno 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 41/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Infine, il comma 4, con una modifica all’art. 22, comma 5, ultimo periodo, del Dl. n. 124/2019, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, sopprime il riferimento alle parole “di cui al comma 1-ter” del medesimo art. 22.

Art. 18-bis – Misure per favorire l’attuazione del “Pnrr” 

Per la realizzazione del Programma di valutazione in itinere ed ex post del “Pnrr” è autorizzata la spesa di Euro 250.000 per l’anno 2022 e di Euro 500.000 annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di Convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca, nonché all’assegnazione da parte di tali Istituzioni di Borse di ricerca tramite procedure competitive. 

Le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i Progetti secondo la formula del “partenariato pubblico privato” di importo superiore ad Euro 10 milioni, sono tenute a richiedere un parere preventivo Dipe della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali Progetti, in particolare rispetto all’allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. La richiesta del parere è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa Proposta di “partenariato pubblico privato” da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

Art. 19 – “Portale nazionale del sommerso

L’art. 19 del Decreto, al Capo II (“Misure per l’attuazione del ‘Pnrr’ in materia finanziaria e fiscale”), apporta modificazioni all’art. 10 del Dlgs. n. 124/2004.

La prima misura, contenuta nel comma 1, lett. a), dispone che il “Portale nazionale del sommerso” sostituisca ed integri le banche-dati esistenti attraverso le quali l’Inl, l’Inps e l’Inail, condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi, al fine di una maggior efficacia programmazione dell’attività ispettiva e di monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale. Nel Portale confluiranno i verbali ispettivi nonché ogni altro Provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza. 

Art. 19-bis – Proroga del termine di cui all’art. 17, comma 4-quater, del Dl. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012

Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter – “Semplificazione in materia di assunzioni di lavoratori extra UE” acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2022.

Art. 20 – Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” e per il miglioramento degli standard di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Inail promuove, tramite Protocolli di intesa con Aziende e grandi Gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli Interventi previsti dal “Piano”: 

  • Programmi straordinari di formazione in materia di Salute e Sicurezza che mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei Settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli Investimenti programmati; 
  • Progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard
  • lo sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple; 
  • iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Art. 21 – Utilizzo di economie degli Investimenti del “Piano nazionale di ripresa e resilienza

Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di Progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall’incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le Amministrazioni titolari degli Interventi previsti dal “Pnrr” possono destinare eventuali risorse delle Missioni e Componenti del “Pnrr” non assegnate in esito alle procedure di selezione dei Progetti, al finanziamento dei “Progetti-Bandiera”, di cui all’art. 33, comma 3 , lett. b), del Dl. n. 152/2021, convertito con Legge n. 233/2021, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all’interno delle stesse Missioni e Componenti del “Piano”.

Alla realizzazione dei “ProgettiBandiera” possono altresì concorrere le risorse afferenti ai “Piani di Sviluppo e Coesione”, Programmazione 2021/2027, di cui all’art. 1, comma 178, della Legge n. 178/2020.

Art. 22 – Beni confiscati alla mafia – Ulteriori misure a supporto 

È istituito un “Fondo”, nello Stato di previsione del Mef, per le spese di gestione, che sarà trasferito all’Agenzia per la Coesione territoriale, per una dotazione complessiva di Euro 2 milioni per l’anno 2022. Tali risorse saranno ripartite dall’Agenzia per la Coesione territoriale con propri Provvedimenti in favore degli Enti beneficiari.

Art. 23 – Disposizioni in materia di produzione e consumo di Idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei “Piani di bacino

Il consumo di Energia elettrica da fonti rinnovabili in Impianti di elettrolisi per la produzione di Idrogeno verde, anche qualora l’Impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una Rete con obbligo di connessione di terzi, non sarà soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al Sistema elettrico. 

L’Idrogeno prodotto non rientrerà tra i prodotti energetici a cui saranno imposte Accise, se non nel caso in cui verrà direttamente utilizzato in motori termici come carburante. 

Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l’istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse.

L’amministrazione competente è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione

dell’impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse

Art. 24 – Potenziamento del Sistema di monitoraggio dell’Efficientamento energetico attraverso le misure di “Ecobonus” e “Sismabonus” e governance dell’Enea

Con l’art. 24, saranno trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli Interventi effettuati relativi a “Ecobonus” e “Sismabonus” fino al 110% per l’Efficienza energetica e la Sicurezza degli edifici, al fine di effettuare il monitoraggio degli Interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito.

Art. 24-bis – Nuovi contributi per il Sud su investimenti “green” in Impianti sportivi

L’art. 24-bis stanzia, nel limite massimo complessivo di spesa di Euro 60 milioni per l’anno 2023, contributi per Progetti di investimento finalizzati all’installazione di Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati Sistemi di accumulo.

Potranno accedere al contributo Associazioni sportive, Federazioni sportive nazionali ed Enti pubblici che gestiscono Piscine o Infrastrutture sportive nelle Regioni del Sud Italia, in particolare Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’importo massimo del contributo per ciascun Ente è fissato nell’80% dei costi “ammissibili”.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge n. 79/2022 di conversione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni con particolare riguardo ai costi ritenuti, appunto, “ammissibili” all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

Art. 25 – Obiettivi del “Programma nazionale di gestione dei rifiuti

Con l’art. 25, è parte integrante del “Programma nazionale di gestione dei rifiuti” il “Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico”.

Art. 25-bis – Modifica all’art. 224 del Dlgs. n. 152/2006 

L’art. 25-bis in oggetto apporta alcune modifiche all’art. 224 del Dlgs. n. 152/2006, con l’introduzione dell’art. 5-ter in cui si informa che l’Accordo di programma-quadro di cui al comma 5 del predetto Decreto stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad uno dei Consorzi di cui all’art. 223 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al “Servizio pubblico di raccolta differenziata” anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private.

Art. 26 – Supporto tecnico operativo per le misure attuative del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” di competenza del Ministero della Transizione ecologica

Per garantire il supporto tecnico operativo per l’attuazione delle misure del “Pnrr” di competenza del Ministero della Transizione ecologica, è istituto il “Fondo per l’attuazione degli Interventi del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’”, con una dotazione finanziaria di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 27 Istituzione del “Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici

È’ istituito il “Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici” (Snps) per migliorare e armonizzare le Politiche e le Strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

Art. 28 – Costituzione e disciplina della Società “3-I Spa

L’art. 28 autorizzata la costituzione della Società “3-I Spa” per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di Servizi informatici a favore dell’Inps, dell’Inail, dell’Istat, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e delle altre Pubbliche Amministrazioni centrali indicate nell’Elenco pubblicato ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 29 – Acquisizione dei Servizi cloud infrastrutturali

L’art. 29 modifica il comma 593 della Legge n. 160/2020 e dispone che tra le spese informatiche che possono essere autorizzate al superamento del limite di cui al comma 591 vi siano anche quelle relative all’acquisizione di Servizi cloud infrastrutturali.

Art. 32 – Misure per la realizzazione degli Obiettivi di Transizione digitale

La disposizione dell’art. 32 apporta delle modifiche all’art 239, del Dl. n. 34/2000, istitutivo del “Fondo Innovazione”, modificando l’oggetto di destinazione degli Interventi finanziabili più adesi alle azioni previste dal “Piano triennale 2021-2023”, quali gli Interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e Progetti nelle materie dell’Innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, del Programma strategico sull’Intelligenza artificiale, della Strategia italiana per la Banda ultra larga, della Digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle Imprese, della Strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle Infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra Cittadini, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell’Educazione e della Cultura digitale.

Viene inoltre previsto che il funzionamento del Sistema delle deleghe introdotto con l’art 64-ter del “Cad” dovrà essere normato mediante l’adozione di un Manuale operativo contenente le specifiche tecniche.

Artt. 33-37-ter – Misure per l’attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” in materia di Infrastrutture, Beni culturali, Zone economiche speciali e Zone logistiche semplificate

Per la realizzazione degli Interventi finalizzati alla messa in sicurezza di Scuole, Strade, edifici pubblici e del Patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché degli Interventi di incremento dell’Efficienza energetica e di Sviluppo territoriale sostenibile nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, limitatamente ai contributi riferiti all’annualità 2022 i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis, dell’art. 30, del Dl. n. 34/2019, sono prorogati di 4 mesi.

È introdotto un finanziamento nel limite complessivo di Euro 75 milioni, agli Interventi, valutati ammissibili e presentati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022, per l’erogazione di contributi destinati al finanziamento di Interventi relativi al Trasporto rapido di massa.

All’art. 48, comma 1, del Dl. n. 77/ 2021, dopo le parole “In relazione alle procedure afferenti agli Investimenti pubblici” sono aggiunte le seguenti: “anche suddivisi in Lotti funzionali”.

Per gli Interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle Diocesi e degli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, invece, tali Enti proprietari possono essere individuati quali “Soggetti attuatori esterni”. 

Per quanto riguarda i Progetti destinati alla realizzazione di Opere e Impianti di elettrificazione dei Porti, questi devono essere considerati di pubblica utilità, anche ai sensi dell’art. 12, del Dpr. n. 327/2001.

Sono introdotte inoltre norme volte a garantire il rafforzamento del Sistema di certificazione della “Parità di genere”.

Infine, per rafforzare la struttura produttiva delle Zes mediante lo strumento agevolativo “Contratti di sviluppo”, è stanziata la somma complessiva di Euro 250 milioni, a valere sul “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”.

Artt. 38-40 – Misure per l’attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” in materia di Turismo

L’art. 38 destina risorse aggiuntive per la digitalizzazione dei “Tour operator”.

Sono introdotte inoltre misure per l’attuazione di “Caput Mundi-Next Generation EU” e per il Giubileo del 2025.

Artt. 41-43 – Disposizioni in materia di Giustizia

È prorogato di 2 mesi l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs. n. 14/2019).

Sono introdotte misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della Giustizia civile e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della Giustizia penale.

Inoltre, l’art. 42 del Decreto introduce modifiche al “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. 

In deroga all’art. 282 del Cpc., anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, le Sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul “Fondo” di cui al medesimo comma 1.

Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da Sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. 

Art. 44-47 – Istruzione

Le disposizioni degli artt. 44-47 introducono norme legate al mondo della Scuola. In particolare, sono introdotte norme per la formazione iniziale e continua dei Docenti delle Scuole secondarie e per la valorizzazione del personale docente, oltre a semplificazioni della procedura di reclutamento degli Insegnanti.

Inoltre, per potenziare le azioni di supporto alle Istituzioni scolastiche per l’attuazione degli Interventi legati al “Pnrr” relativi alla Digitalizzazione, è individuato dal Ministero dell’Istruzione un numero di Docenti e Assistenti amministrativi pari a 100 e un numero fino a un massimo di 5 Dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle Scuole per il “Pnrr”.

All’art. 24 del Dl. n. 152/2021, dopo il comma 2, sono inseriti alcuni articoli tra cui: “2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei Quadri economici di Progetto indicati dagli Enti Locali in sede di candidatura delle aree”.