È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024, il Decreto 18 marzo 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, recante “Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del ‘Pnrr’, al fine di realizzare nei centri urbani almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici”.
Il Provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto, previsti dal “Pnrr”, destinati a promuovere lo sviluppo delle Infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani italiani, con l’obiettivo ambizioso di realizzare almeno 13.755 Stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici.
Le risorse finanziarie vengono assegnate tramite procedure di selezione che si terranno nel biennio 2023-2024. Gli Enti interessati devono presentare le loro Proposte progettuali seguendo le indicazioni degli Avvisi pubblici che definiranno i dettagli operativi e le scadenze.
I Progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda di beneficio.
È necessaria una pianificazione che garantisca il numero minimo di Stazioni di ricarica previste per ciascun ambito territoriale, come definito negli Avvisi pubblici.
I Progetti devono rispettare il principio di “non arrecare danno significativo” (“Dnsh”), assicurando che le installazioni siano conformi alle normative ambientali vigenti. Deve essere inoltre assicurata la coerenza con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e sostenibilità ambientale.
Gli Enti devono garantire la manutenzione e l’accessibilità delle Stazioni di ricarica per almeno cinque anni dalla loro entrata in funzione.
Le spese ammissibili includono l’acquisto e l’installazione delle Stazioni di ricarica, i costi di connessione alla rete elettrica e le spese per le necessarie autorizzazioni. Il contributo a fondo perduto coprirà fino al 40% delle spese ammissibili, nei limiti delle risorse disponibili per ogni annualità.
Sulla stessa Gazzetta è stato pubblicato anche il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 18 marzo 2024, recante “Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del ‘Pnrr’, al fine di realizzare sulle Strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici”.
Il Provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto, previsti dal “Pnrr”, destinati a promuovere lo sviluppo delle Infrastrutture di ricarica elettrica in Strade extraurbane, con l’obiettivo ambizioso di realizzare almeno 7.500 Stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.
Gli Enti che desiderano beneficiare dei fondi a fondo perduto devono localizzare aree adeguate all’interno dei loro territori per l’installazione delle Stazioni di ricarica, che dovrebbero essere accessibili e convenientemente situate lungo le Strade extraurbane. Inoltre sono tenuti ad assicurare che ogni Progetto di installazione rispetti le normative ambientali e urbane, inclusi i requisiti specificati nel Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di Infrastrutture per i combustibili alternativi, oltre a facilitare il processo di autorizzazione e installazione, inclusa la gestione di tutte le Procedure amministrative necessarie per ottenere i permessi di costruzione e operazione delle Infrastrutture e sorvegliare il corretto funzionamento delle Stazioni di ricarica, garantendone la manutenzione, al fine di assicurare un servizio affidabile e continuativo agli utenti.
Infine, deve essere incentivato l’uso dei veicoli elettrici tra i cittadini attraverso campagne informative e iniziative locali che evidenziano i vantaggi della mobilità elettrica.
Per accedere ai fondi, gli Enti devono presentare un Progetto dettagliato che includa la localizzazione delle Stazioni di ricarica, le stime di traffico veicolare, e l’impatto atteso sulla riduzione delle emissioni. I Progetti devono dimostrare sostenibilità e fattibilità tecnica, oltre a conformarsi ai criteri di “non arrecare danno significativo”.