La Ragioneria generale dello Stato, nell’area Arconet, ha pubblicato in data 14 dicembre 2022 n. 5 Faq nella nuova Sezione dedicata al “Pnrr”. Ancora una volta le Faq ribadiscono solo quanto già indicato nella normativa e nella prassi già emanata senza fornire chiarimenti significativi ulteriori, ma comunque hanno il pregio di raccogliere in un’unica sezione organizzata le principali domande che gli operatori si pongono riguardo all’applicazione della normativa “Pnrr”.
Faq n. 1: E’ obbligatorio il riferimento al Cup e al Cig nel caso di emissione di un mandato cumulativo?
Si ribadisce, come previsto anche dall’allegato alla Circolare RgS n. 30/2022, che il Cup va obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni cofinanziate con fondi del “Pnrr”.
E’ precisato che risulta necessario inserire i riferimenti, Cup e Cig, in tutti gli atti amministrativi a partire dagli atti di gara, al contratto, alle fatture di riferimento e agli atti di pagamento (mandato/bonifico ecc.), e suggerito, con riferimento ai pagamenti, che risulta utile verificare la possibilità operativa/informatica di indicare il Cup (e il Cig laddove previsto) anche in un campo note della disposizione di pagamento specificando la quota parte del pagamento riferita al progetto.
Nel caso di emissione di mandati cumulativi e verificata l’impossibilità di indicare il Cup, al fine di assolvere all’obbligo della tracciabilità della spesa a valere delle risorse del “Pnrr”, ad esempio per le spese del personale (e connessi oneri e contributi), si dovrà procedere rispettivamente:
- per il pagamento delle competenze fisse, al netto degli oneri accessori: se il mandato cumulativo prevede delle sotto operazioni di dettaglio deve essere specificato il nominativo e soprattutto l’IBAN di ciascun dipendente pagato con le risorse del “Pnrr” e risulta anche opportuno, per garantire la tracciabilità, indicare nella causale del bonifico o in apposito campo note il relativo Cup associato al progetto; nel caso di impossibilità operativa/informatica a soddisfare tale modalità è necessario ricondurre la specifica spesa, in aggiunta all’idonea documentazione (atti, provvedimenti, relazioni ecc.), con un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile.
Tale modalità di perimetrazione è utilizzabile anche nel caso che sia necessario perimetrare la spesa di un dipendente assunto a valere delle risorse del “Pnrr” che lavora su più di un progetto dell’Ente.
- per il pagamento degli oneri e contributi previdenziali: a seguito dell’emissione di un mandato cumulativo è necessaria un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile con allegato un prospetto di raccordo degli F24 che evidenzi, nel dettaglio, la quota di competenza (ritenute/oneri e contributi sociali) relativa al personale dedicato al progetto di riferimento specificato con l’indicazione della Missione, componente, investimento e Cup.
Faq n. 2: Come si dà evidenza all’utilizzo di eventuali cofinanziamenti in fase di rendicontazione?
I cofinanziamenti dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale ed indicati in sede di approvazione del progetto per poi essere tracciati nei successivi atti amministrativo/contabili di progetto.
L’importo del cofinanziamento, quindi, sarà definito in sede di indicazione del costo di progetto ammesso in quota parte sulle risorse del “Pnrr” e in quota parte su altre fonti.
L’indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta viene ritenuta necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l’indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo/contabili a supporto dei mandati di pagamento e con la produzione di idonea documentazione (es. atti/provvedimenti di riconduzione, relazioni ecc.).
Faq n. 3: Per la corretta gestione e rendicontazione contabile dei finanziamenti connessi alle risorse del “Pnrr”, per gli Enti territoriali in contabilità finanziaria, è previsto l’obbligo di apertura di uno o più conti vincolati specifici presso il proprio tesoriere/cassiere o devono essere gestiti sul conto di tesoreria unica?
Le risorse relative ai progetti finanziati nell’ambito del “Pnrr” sono gestite secondo quanto previsto dal Dm. 11 ottobre 2021. Nello specifico, per gli Enti Locali, l’art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di Tesoreria unica e, in mancanza del conto di Tesoreria unica, sui rispettivi conti bancari/postali.
Viene precisato che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di perimetrare le risorse del “Pnrr” con l’accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi Pnrr” allegato alla Circolare del Mef n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10 prevede, per gli Enti territoriali in contabilità finanziaria, l’integrazione della descrizione di tali capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e Cup.
Nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del “Pnrr” per gli Enti Locali sono soggette anche al vincolo di cassa, è precisato che il Dlgs. n. 118/2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo e che, pertanto, gli Enti Locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi.
Faq n. 4: E’ possibile per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ricorrere a proprie normative regionali o provinciali?
Le Regioni a statuto speciale e Province autonome possono utilizzare le normative regionali e provinciali. Qualora presente nei dispositivi attuativi, il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (Dlgs. n. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso Dlgs., all’art. 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando.
Faq n. 5: Gli Enti territoriali, in contabilità finanziaria, come garantiscono la perimetrazione prevista dall’art. 9 del Dl. n. 77/2021?
Gli Enti territoriali, in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del “Pnrr”, allegato alla Circolare della RgS n. 29/2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l’accensione di appositi capitoli all’interno del Piano esecutivo di gestione (o del bilancio finanziario gestionale) al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e Cup. L’obbligo di perimetrazione viene ritenuta assolta anche con l’utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del Piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale.