Sulla G.U. n. 239 del 12 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022, recante “Piano d’azione per la riqualificazione dei Siti orfani in attuazione della Misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del ‘Pnrr’”.
Il Decreto presenta il “Piano d’azione per la riqualificazione dei Siti orfani” al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il Risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura “M2C4”, Investimento “3.4”, del “Pnrr”.
Per raggiungere l’Obiettivo si prevede di individuare i Siti orfani in tutte le 20 Regioni e gli Interventi specifici da effettuare per ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il Risanamento urbano.
Le risorse finanziarie previste per l’attuazione del Decreto, pari ad Euro 500.000.000, sono ripartite tra le Regioni in qualità di Soggetti attuatori, secondo la Tabella di cui all’Allegato “1” del Decreto stesso.
Costituiscono cause di decadenza dal beneficio:
- la mancanza di coerenza degli Interventi rispetto al “Piano d’azione” e alla Misura “M2C4”, Investimento 3.4, del “Pnrr”;
- il mancato tempestivo avvio delle attività;
- a violazione del divieto di doppio finanziamento; il mancato rispetto del Principio del “non arrecare danno significativo” e del contributo all’obiettivo climatico (cd. tagging).
Con uno o più Accordi sottoscritti tra il Ministero della Transizione ecologica, i Soggetti attuatori e gli eventuali Soggetti attuatori esterni, saranno disciplinate le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse finanziarie degli Interventi da realizzare.
Gli Accordi dovranno contenere principalmente i seguenti elementi:
- i dati anagrafici e identificativi dei Soggetti attuatori, i relativi obblighi e l’indicazione del referente di Intervento;
- le responsabilità condivise in merito agli adempimenti previsti per la corretta alimentazione dei Sistemi informativi di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati;
- il Cup degli Interventi;
- le modalità di erogazione delle risorse e della documentazione a supporto;
- le spese ammissibili tenendo i Sistemi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti per l’attuazione del “Pnrr”;
- gli impegni delle parti;
- il Cronoprogramma, procedurale e di spesa, delle azioni;
- gli Obiettivi intermedi di ciascun Intervento;
- le azioni correttive necessarie per il raggiungimento dell’Obiettivo della Misura “M2C4”;
- le cause di revoca, parziale o totale, dei finanziamenti;
- le modalità, di gestione e rendicontazione delle somme impegnate e non totalmente o parzialmente liquidate in caso di intervenuta cessazione dello stato di sito orfano;
- la previsione di dichiarazione di aderenza al principio “Dnsh”.
I Soggetti attuatori, anche esterni, devono possedere e garantire di mantenere, tramite una autodichiarazione da produrre prima della sottoscrizione degli accordi i seguenti requisiti:
- il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni Progetto proposto;
- il possesso di competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il Progetto;
- il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, e quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
- non essere stati individuati quali responsabili dell’inquinamento del sito oggetto di Intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
- l’assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
Per gli ulteriori approfondimenti legati al “Piano d’azione per la riqualificazione dei Siti orfani in attuazione della Misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del ‘Pnrr’”, si rimanda al testo integrale del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.