“Pnrr”: pubblicato sulla G.U. il Decreto di assegnazione delle risorse per la gestione del rischio idrogeologico e di alluvione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ (‘Pnrr’)”.

Il Decreto regola le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie relative alla Missione “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” del “Pnrr”, già ripartite tra le Regioni e le Province autonome come riporta la Tabella “A” inclusa nell’Allegato al Decreto.

Nell’individuazione degli Interventi, le Regioni e le Province autonome sono tenute a garantire:

  1. il rispetto delle regole di ammissibilità proprie del “Pnrr”, tra cui il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente;
  2. l’effettiva possibilità di procedere all’espletamento della gara per l’esecuzione delle opere, con il successivo avvio dei lavori, nei tempi compatibili con le scadenze;
  3. valutare l’efficacia degli Interventi ritenuti necessari per il contrasto di determinate situazioni di criticità e ricondurre le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni colpite ad un livello minimo accettabile. 

Le Regioni e le Province autonome devono trasmettere al Dipartimento della Protezione civile il cronoprogramma procedurale e di spesa per ciascun intervento entro 30 giorni dall’approvazione degli elenchi.

I soggetti attuatori degli interventi individuati devono rispettare i termini di seguito elencati:

  1. pubblicazione Bandi di Gara o dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 maggio 2023;
  2. stipula del Contratto di Appalto entro il 30 settembre 2023; 
  3. inizio effettivo dei lavori con Verbale “Consegna lavori” entro il 15 ottobre 2023.

Le risorse finanziarie, ripartite come da Tabella “A” sono così trasferite:

  1. fino al 10% dell’importo totale assegnato agli Interventi, a titolo di anticipazione. L’importo dell’anticipazione può essere maggiorato in casi eccezionali debitamente motivati; 
  2. una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90% della spesa dell’Intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle Regioni o Province autonome a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti dai soggetti attuatori, come risultanti dal Sistema informatico “Regis”;
  3. una quota a saldo pari al 10% dell’importo della spesa dell’Intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell’Intervento, in coerenza con le risultanze del Sistema informatico “Regis”. 

Le Regioni e le Province autonome possono, dandone motivata giustificazione, chiedere la rimodulazione degli elenchi dei nuovi Interventi, rese necessarie da affinamenti progettuali o dalla possibilità di reimpiego di risorse.

Le risorse finanziarie relative a Interventi in atto e già individuati nell’ambito della programmazione delle risorse finalizzate all’attuazione di Interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di Euro 400 milioni, possono essere rimodulate entro il 31 dicembre 2023 con appositi Decreti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate o i soggetti responsabili titolari di contabilità segnalano entro il termine massimo del 31 dicembre 2023 le eventuali esigenze di rimodulazione dei Piani degli Interventi.