Tempi medi di pagamento e misure di garanzia: i chiarimenti della RgS alla luce delle modifiche introdotte per l’attuazione del PNRR

È stata pubblicata, sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento RgS, la Circolare 7 aprile 2022, n. 17, rubricata “I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni – Adempimenti previsti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”.
La Circolare fornisce utili indicazioni sugli aspetti di maggior rilievo connessi alle modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento previste dalla Legge n. 145/2018, come successivamente modificata dall’art. 9, comma 2, del Dl. n. 152/2021.
Al fine di rafforzare e consolidare il processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento della P.A., la menzionata Legge n. 145/2018 ha introdotto, per gli Enti e Organismi di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, misure tese a garantire, sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla Direttiva Europea 2011/7/UE, sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi.
La RgS ricorda che taluni adempimenti, originariamente previsti a partire dall’anno 2020, hanno trovato applicazione a partire dall’anno 2021, ai sensi del rinvio disposto dall’art. 1, comma 854, lett. a), della Legge n. 160/2019.
L’applicazione delle misure di garanzia è basata sulla verifica di 2 Indicatori previsti dall’art. 1, comma 859, lett. a) e b), della citata Legge n. 145/2018:
1) Indicatore di riduzione del debito pregresso: si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
2) Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: si applicano le misure se l’Amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta un Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal Dlgs. n. 231/2002. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto delle fatture scadute che le Amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare, alle quali è applicata “convenzionalmente” la data di pagamento al 31.12 dell’anno, nonché delle fatture pagate nel periodo anche se non ancora scadute.
Entrambi gli Indicatori sono elaborati mediante la “Pcc”.
Limitatamente agli anni 2022 e 2023, le Amministrazioni pubbliche possono elaborare l’Indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili se trasmettono al Sistema “Pcc” la comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativa ai 2 esercizi precedenti, previa verifica dell’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. A tal fine, la comunicazione relativa allo stock di debito è richiesta anche agli Enti soggetti al “Siope+”.
A titolo esemplificativo, se l’Amministrazione intende avvalersi nel 2022 della facoltà di calcolare il debito residuo scaduto al 31 dicembre 2021 sulla base dei propri dati contabili, deve comunicare contestualmente anche quello scaduto al 31 dicembre 2020 e sottoporre alla verifica del competente Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile l’avvenuta comunicazione dello stock di debito residuo scaduto.
Le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono della facoltà di applicare le misure di garanzia relative allo stock di debito residuo scaduto a partire dai propri dati contabili avranno cura di verificare le eventuali cause di scostamento con i dati presenti nel Sistema “Pcc” e di completare le registrazioni dei pagamenti mancanti al fine di allineare i dati sulle posizioni debitorie risultanti dalla predetta Piattaforma con l’importo dello stock di debito calcolato sulle scritture contabili.
La RgS ricorda inoltre che nel Sistema “Pcc” è prevista una semplificazione per la registrazione dei pagamenti relativi alle fatture emesse dai fornitori e pagate dall’Ente entro il 31 dicembre 2017, la quale verrà estesa alle fatture emesse fino alla data di adozione del “Siope+” (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2018), per gli Enti che adottano tale Sistema, e alle fatture emesse fino alla data del 31 dicembre 2018, per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni che registrano i dati dei pagamenti direttamente nel Sistema “Pcc”.
La RgS ha realizzato il Servizio dedicato alla comunicazione dello stock del debito, sulla nuova Piattaforma dei servizi denominata “AreaRGS”. Tale nuova Piattaforma è stata realizzata con l’obiettivo di fornire un unico accesso alle funzionalità delle applicazioni che la RgS mette a disposizione degli utenti. Con riferimento ai pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che non adottano il “Siope+” e/o il “Sicoge”, la RgS segnala che le relative comunicazioni al Sistema “Pcc” devono essere effettuate in modo tempestivo, considerato che le analisi e rendicontazioni sui tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni sono elaborate e pubblicate con cadenza trimestrale.
L’applicazione delle misure di garanzia da parte delle Amministrazioni diverse dallo Stato che adottano la contabilità finanziaria è disciplinata dall’art. 1, commi 862 e 863, della Legge n. 145/2018. In particolare, il comma 862 prevede che, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli Enti in contabilità finanziaria non rispettosi degli indicatori previsti dalle lett. a) e b) del comma 859, con Delibera di Giunta o del Consiglio di amministrazione, stanziano l’accantonamento al “Fondo di garanzia debiti commerciali” (“Fgdc”) nella parte corrente del proprio bilancio. In ogni caso, al rilevamento delle condizioni definite dalle lett. a) e b), del comma 859, gli Enti sono sempre tenuti a variare il proprio bilancio per stanziare il “Fgdc”, compreso il bilancio gestito nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio.
L’importo del “Fgdc” è calcolato applicando le percentuali previste dalle lett. a), b), c) e d) del comma 862 agli stanziamenti del bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione riguardanti la spesa per l’acquisto di beni e servizi. Per gli Enti territoriali e i loro Organismi ed Enti strumentali, occorre fare riferimento al Macroaggregato 1.3 “Acquisto di beni e servizi”; per gli altri Enti, che adottano la contabilità finanziaria, occorre considerare le corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del Piano dei conti integrato previsto dal Regolamento di cui al Dpr. n. 132/2013.
Sono esclusi dal calcolo dell’accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate.
Nel corso dell’esercizio, in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, è conseguentemente adeguato anche l’accantonamento al “Fgdc”.
Al termine dell’esercizio, lo stanziamento definitivo relativo al “Fgdc” confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. La RgS precisa che il “Fgdc” accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è costituito dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti al “Fgdc” stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Ai sensi del comma 863, l’importo accantonato nel corso degli anni nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui risultano rispettate le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 859. Pertanto, nell’esercizio in cui l’Ente rileva, in relazione alle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto delle condizioni di cui alle lett. a) e b), del comma 859, non viene effettuato l’accantonamento nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, è liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al “Fgdc”.
Al fine di favorire il monitoraggio e le verifiche dell’applicazione delle misure di garanzia, nel modulo finanziario del piano dei conti integrato è stato inserito il codice “U.1.10.01.06.001” “Fondo di garanzia debiti commerciali” da attribuire allo stanziamento relativo al “Fgdc” a decorrere dall’esercizio 2022.
Per quanto concerne gli Enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, nell’esercizio in cui sono state rilevate, con riferimento all’esercizio precedente, le condizioni di cui al citato comma 859, gli Enti, ad eccezione di quelli del Servizio sanitario nazionale, riducono i consumi intermedi in una misura variabile a seconda della violazione.
Dalla lettura della norma emerge che la percentuale di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso deve essere calcolata sul valore corrispondente al costo registrato, a consuntivo, nell’anno precedente.
Pertanto, dopo aver rilevato le condizioni di cui all’art. 1, comma 859, ai fini della corretta applicazione delle suddette riduzioni, l’Ente/Organismo deve:
- individuare la percentuale di riduzione prevista dall’art. 1, comma 864, a seconda dell’entità del ritardo rilevato o della mancata riduzione del debito;
- desumere la base imponibile (costo per consumi intermedi) dal conto consuntivo/bilancio di esercizio dell’anno precedente;
- adottare, tempestivamente, il provvedimento di variazione al bilancio preventivo/budget dell’esercizio in corso, volto a ridurre lo stanziamento per consumi intermedi nel valore della percentuale prescritta.
A titolo esemplificativo, per l’anno 2022, occorre calcolare la riduzione sui consumi intermedi registrati dal conto consuntivo/bilancio d’esercizio 2021, applicando la percentuale prevista dall’art. 1, comma 864, a seconda dell’entità del ritardo rilevato alla fine dell’esercizio 2021; l’importo della riduzione, così determinata, dovrà essere portata in diminuzione dello stanziamento corrispondente per consumi intermedi, iscritto nel preventivo/budget 2022. Per la definizione dei consumi intermedi, si può far riferimento all’aggregato definito con Circolare RgS n. 31 del 23 ottobre 2012.
Nell’ambito dei compiti di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di legge, Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio sindacale degli Enti ed Organismi pubblici è tenuto ad assolvere ad apposite attività di controllo anche in relazione alla verifica dell’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
La Circolare RgS 5 maggio 2017, n. 20, costituisce lo strumento di supporto alle funzioni svolte dai Collegi dei revisori e sindacali presso Enti ed Organismi pubblici. Oltre al predetto richiamo, la Rgs fornisce ulteriori integrazioni alle indicazioni già diramate. Ai sensi dell’art. 1, comma 872, della Legge n. 145/2018, il competente Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione degli adempimenti ivi previsti e delle relative misure di garanzia. Pertanto, il Collegio dei Revisori o sindacale avrà cura di esporre l’esito delle verifiche effettuate nell’ambito della verbalizzazione delle riunioni del medesimo Organo. In tal senso, il Collegio deve effettuare opportuni accertamenti sul rispetto da parte dell’Ente dei termini di pagamento di cui al Dlgs. n. 231/2002, che potranno essere svolti con specifici controlli ovvero in occasione della periodica verifica di cassa, potendo procedere, in tale sede, con l’esame, a campione, dei mandati di pagamento e con il riscontro anche del rispetto delle scadenze di pagamento prescritte e della relativa comunicazione al sistema “Pcc”.
Per quanto concerne le verifiche della corretta attuazione delle suddette misure di garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 872, della Legge n. 145/2018, la medesima Legge non reca precisi termini e modalità di effettuazione delle stesse. Pertanto, ferme restando le iniziative di controllo che ciascun revisore autonomamente vorrà intraprendere sul tema, secondo la Rgs appare opportuno far presente che, in ogni caso, le attività del competente organo di controllo dovranno essere condotte in ragione dell’esigenza che l’Ente ottemperi ordinatamente agli adempimenti discendenti dall’applicazione degli interventi correttivi prescritti.
In particolare, per gli Enti in contabilità finanziaria non rispettosi degli Indicatori previsti dall’art. 1, comma 859, lett. a) e b), della Legge n. 145/2018, occorre tener presente che tali Enti sono tenuti, ai sensi del comma 862, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con Delibera di Giunta o del Consiglio di amministrazione, a stanziare l’accantonamento al “Fondo di garanzia debiti commerciali” (“Fgdc”) nella parte corrente del proprio bilancio. Pertanto, il competente Organo di controllo, al fine di verificare i presupposti per l’applicazione delle misure correttive, è chiamato a riscontrare gli Indicatori riferiti all’esercizio precedente in tempo utile affinché venga rispettata la suddetta scadenza da parte dell’Ente controllato.
Per quanto riguarda gli Enti ed Organismi che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale (ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale), come già detto, qualora gli stessi non rispettino gli indicatori previsti dall’art. 1, comma 859, lett. a) e b), della Legge n. 145/2018, devono disporre la riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T), prendendo a riferimento il costo registrato, a consuntivo, nell’anno precedente (anno T-1) e applicando a quest’ultimo valore la percentuale prevista a seconda dell’entità del ritardo rilevato nel pagamento dei debiti commerciali, così come statuito dall’art. 1, comma 864, della medesima legge.
Per questa fattispecie, il Legislatore non ha indicato alcuna specifica scadenza. Tuttavia, atteso che la percentuale di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T) deve essere applicata sul valore corrispondente al costo registrato, a consuntivo, nell’anno precedente (anno T-1), la corretta attuazione della misura comporta che la base imponibile per il calcolo della riduzione potrà essere desunta successivamente all’approvazione del conto consuntivo/bilancio di esercizio dell’anno precedente. In seguito, nel corso dell’esercizio, dovrà essere adottato da parte dell’Ente/Organismo il provvedimento di variazione al bilancio preventivo/budget dell’esercizio in corso, volto a ridurre lo stanziamento di competenza dei consumi intermedi nel valore della percentuale prevista a seconda dell’entità del ritardo rilevato.
A tal proposito, l’Organo di controllo, nei primi mesi dell’anno, deve compiere le verifiche delle condizioni per l’applicazione delle misure correttive, riscontrando gli indicatori riferiti all’esercizio precedente, così da consentire all’Ente/organismo non rispettoso dei vincoli prescritti la valutazione tempestiva degli effetti discendenti dall’inadempimento.
Per completezza, la RgS ricorda altresì l’ulteriore condizione da verificare ai sensi dell’art. 1, comma 868, della Legge n. 145/2018, in base al quale le misure di garanzia si applicano anche alle Pubbliche Amministrazioni che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, ai sensi dell’art. 33, del Dlgs. n. 33/2013, e che non hanno trasmesso alla “Pcc” le comunicazioni dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente nonché le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture.
Infine, per quanto riguarda la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11 del “Pnrr”, la stessa sarà effettuata sia con riferimento all’Indicatore del tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni), che all’Indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero).