In data 24 giugno 2026, la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul Portale “Italia Domani” la Nota che chiarisce le attività da svolgere ai fini della rilevazione delle economie “Pnrr”, distinguendo, nell’ambito dell’art. 30, comma 3, del Dl. n. 19/2026, tra le risorse rilevanti ai sensi del comma 3 – riferite alle Misure – e quelle rilevanti ai sensi del comma 2, inerenti i singoli Progetti.
In particolare, mentre il comma 3 riguarda le economie di misura, ossia le risorse che, alla data del 30 giugno 2026, non risultano ancora destinate al finanziamento di specifici Progetti mediante provvedimenti di assegnazione delle Amministrazioni titolari, il comma 2 concerne invece le economie di progetto, relative ai singoli Interventi. In questo caso, i Soggetti attuatori devono verificare le risorse “Pnrr” assegnate che non risultano impegnate alla data del 30 giugno 2026 e che non sono più necessarie per il completamento dell’Intervento.
Ai fini della rilevazione delle economie di progetto, i Soggetti attuatori sono chiamati ad aggiornare “ReGiS”, registrando gli impegni assunti per ciascun Cup e valorizzando, nella Sezione dedicata alle economie, le risorse effettivamente non impegnate, tenendo conto anche delle spese ancora necessarie per il completamento amministrativo-contabile dell’Intervento.
In presenza del “Fondo opere indifferibili”, le economie dovranno essere imputate in via prioritaria a tale fonte.
La distinzione tra le 2 fattispecie consente di assicurare una rilevazione corretta e omogenea delle economie, funzionale alle successive attività di accertamento e riprogrammazione delle risorse del “Pnrr”.

