La Circolare Mef-RgS, Ispettorato generale per il “Pnrr”, n. 12 del 19 settembre 2025 (“Indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi”), pubblicata sul sito della Ragioneria generale dello Stato e indirizzata alle Amministrazioni centrali dello Stato titolari di Misure “Pnrr”, all’Anci, all’Upi, alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ha come fine quello dell’efficace e tempestivo espletamento degli adempimenti di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (“Pnrr”) e del conseguimento dei relativi obiettivi, fornisce indicazioni operative alle Amministrazioni ed Enti coinvolti, tenuto conto di alcune recenti modifiche apportate alla normativa nazionale applicabile e delle linee di indirizzo contenute nella Comunicazione della Commissione europea “Next Generation EU – The road to 2026”.
La RgS intende così dare riscontro ai numerosi quesiti posti da alcune Amministrazioni titolari di misure e da diversi soggetti attuatori in merito al corretto espletamento degli obblighi previsti dal “Pnrr”, soprattutto in vista della rendicontazione finale degli obiettivi e dello scenario operativo successivo al 2026.
Le indicazioni fornite sono riconducibili, sostanzialmente, ai seguenti ambiti di operatività del “Pnrr”: gestione finanziaria; monitoraggio, rendicontazione e controllo.
1. Gestione finanziaria
La gestione finanziaria del “Pnrr” riguarda:
a) Le risorse del Fondo ‘NGEU-Italia’
Le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia sono erogate dal Mef, di norma, a favore delle Amministrazioni centrali titolari delle misure del “Pnrr”. In alcuni casi, su specifica richiesta delle amministrazioni centrali titolari di misura, i trasferimenti possono essere effettuati dal Mef direttamente a favore dei soggetti attuatori degli interventi. Nel caso di misure attuate attraverso strumenti finanziari i trasferimenti sono di norma disposti a favore degli organismi di gestione di tali strumenti, secondo le modalità previste dagli specifici accordi di finanziamento.
Per quanto riguarda le procedure di attivazione delle risorse del Fondo Next Generation EU-Italia sono intervenute nel tempo alcune modifiche normative, tra cui si segnala l’art. 6 del Dl. n. 155/2024, che ha stabilito le seguenti modalità e tempistiche. In particolare, il Mef provvede ad anticipare alle amministrazioni titolari delle misure del “Pnrr” le risorse occorrenti per far fronte ai successivi trasferimenti in favore dei rispettivi soggetti attuatori degli interventi del “Pnrr” entro 15 giorni dalla data di presentazione delle richieste di erogazione da parte delle medesime amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGiS, attestanti le relative esigenze di liquidità. E’ precisato che, ai fini dell’attivazione delle risorse del Fondo “Next Generation EUItalia”, non è necessario che le Amministrazioni centrali abbiano già ricevuto le corrispondenti richieste di pagamento da parte dei soggetti attuatori, in quanto l’art. 6, comma 6, del Dl. n. 155/2024, abilita le P.A. centrali ad acquisire la provvista di liquidità presso il Mef anche “antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori”.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’anticipazione da richiedere al Mef, le Amministrazioni dovranno fare riferimento al budget complessivo della misura a carico del “Pnrr”, cui va aggiunta, qualora assegnata, la quota di risorse a carico del “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” (“Foi”). Tale ultima quota è data dalla sommatoria della quota “Foi” assegnata ai singoli interventi della misura mediante i decreti a firma del Ragioniere generale dello Stato.
Al fine di assicurare il monitoraggio sui movimenti della quota “Foi”, le Amministrazioni titolari delle misure ne danno separata evidenza nell’ambito delle richieste di trasferimento presentate al Mef-RgS – IG“Pnrr”. Le Amministrazioni titolari sono tenute, inoltre, a comunicare trimestralmente alla RgS – IG“Pnrr” i dati sui trasferimenti delle quote “Foi” effettuati in favore dei soggetti attuatori.
b) Le risorse del bilancio dello Stato per i progetti in essere
I cd. progetti in essere del “Pnrr” sono finanziati attraverso le risorse iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni centrali titolari di misura che provvedono alla relativa attivazione secondo le procedure previste dalla normativa amministrativo-contabile vigente.
A fronte delle richieste ricevute, il Mef, nei limiti delle disponibilità esistenti, provvede a erogare l’anticipazione per consentire alle amministrazioni titolari delle misure di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei rispettivi soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al già citato art. 18-quinquies del Dl. n. 113/2024.
Le anticipazioni erogate dal Mef a carico delle risorse del Fondo “Next Generation EU-Italia”, per far fronte alle carenze di liquidità dei capitoli di spesa relativi ai progetti in essere, sono reintegrate al Fondo stesso a valere sul bilancio dello Stato entro l’esercizio successivo a quello dell’anticipazione.
c) Le risorse delle contabilità di Tesoreria NGEU intestate alle P.A. centrali
Le risorse acquisite dalle Amministrazioni centrali titolari di misura sulle contabilità speciali NGEU aperte presso la tesoreria statale sono utilizzate per effettuare i trasferimenti a favore dei soggetti attuatori a titolo di anticipazione, trasferimento intermedio e saldo finale.
Relativamente alle anticipazioni, l’art. 11 del Dl. n. 19/2024, stabilisce che la misura delle stesse è, di norma, pari al 30% del contributo assegnato all’intervento, da erogare entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Ai fini del calcolo del 30%, l’Amministrazione deve tener conto, laddove assegnate all’intervento, anche delle risorse del “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Dl. n. 95/2025.
In merito alle anticipazioni, giova precisare che la ratio di tale istituto è quella di assicurare ai soggetti attuatori la costante disponibilità del volano di risorse necessarie a sostenere gli oneri di avvio e realizzazione degli interventi, nel rispetto dei tempi di pagamento, evitando soprattutto per le amministrazioni e gli enti pubblici, il ricorso a forme di indebitamento. Per poter assolvere a tale funzione è necessario, quindi, che le risorse anticipate rimangano nella disponibilità dei soggetti attuatori fino alla conclusione dell’intervento.
Le Amministrazioni centrali vengono invitate a evitare la prassi, talvolta seguita, dell’integrale recupero delle anticipazioni erogate all’atto del primo trasferimento intermedio utile.
Viene puntualizzato che le Amministrazioni centrali titolari delle misure che adottano un proprio sistema informativo per le richieste di erogazione, devono inviare mensilmente, al Sistema di ReGiS, i dati di tutte le richieste pervenute a prescindere dallo stato in cui si trovano. Restano pertanto confermati, anche nella nuova cornice normativa, il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle richieste di erogazione, le procedure semplificate di presentazione delle richieste di erogazione da parte dei soggetti attuatori, con le attestazioni previste dal citato Decreto Mef, il rinvio dei controlli sulla documentazione giustificativa delle spese, da parte delle Amministrazioni centrali erogatrici, al momento della definizione della quota spettante di saldo finale.
Alla luce delle nuove modalità operative, pertanto, anche le eventuali richieste di trasferimento presentate dai soggetti attuatori con le modalità previgenti (cd. “rendiconti di progetto”) dovranno essere tempestivamente evase da parte delle Amministrazioni centrali competenti: tali richieste o vanno rifiutate perché non ammissibili, oppure occorre darvi seguito con le nuove procedure semplificate, in coerenza con quanto previsto dall’articolo unico, comma 11, del citato Decreto Mef 6 dicembre 2024.
Per quanto riguarda i controlli da espletare sulle richieste di erogazione presentate dai soggetti attuatori, in sede di erogazione delle anticipazioni, le Amministrazioni centrali titolari delle misure dovranno verificare la titolarità del soggetto attuatore e l’esistenza del finanziamento “Pnrr” a favore dell’intervento, la cui anagrafica (Codice unico di progetto – Cup) deve essere stata correttamente registrata nel Sistema ReGiS. In sede di erogazione dei trasferimenti successivi all’anticipazione, le Amministrazioni titolari delle misure sono tenute a verificare le formali attestazioni che il soggetto attuatore deve rendere secondo il modello allegato al Decreto Mef 6 dicembre 2024.
Trattasi, in sostanza, delle seguenti attestazioni:
1. stato di avanzamento dell’intervento che, qualora riguardi almeno il 50% del costo dell’intervento, potrà dar luogo, all’erogazione di un importo fino al 90% del finanziamento a carico del “Pnrr”;
2. avvenuto espletamento dei controlli ordinari (amministrativo-contabili) e degli altri controlli previsti dalla normativa vigente a carico del Soggetto attuatore, ivi comprese le verifiche specifiche relative al rispetto dei requisiti del “Pnrr”;
3. conservazione agli atti della documentazione giustificativa da esibire in occasione delle richieste dell’amministrazione titolare ovvero in occasione dei controlli svolti dalle Autorità competenti.
L’Amministrazione titolare, in sede di esame delle richieste di saldo, è tenuta a verificare, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate dal soggetto attuatore, per accertarne la relativa correttezza e regolarità, il rispetto dei requisiti specifici del “Pnrr” e, quindi, l’ammissibilità al relativo finanziamento, nonché il raggiungimento dei risultati previsti in coerenza con gli obiettivi della misura “Pnrr” di riferimento. In sede di chiusura dell’intervento, l’Amministrazione centrale titolare della misura potrà effettuare le eventuali compensazioni finanziarie e provvedere, laddove necessario, al recupero di eventuali risorse precedentemente erogate che, sulla base dei riscontri effettuati, risultassero non dovute, ivi comprese le eventuali risorse non utilizzate del “Foi”.
Relativamente agli interventi “Pnrr” che beneficiano anche di risorse a carico del “Foi”, il Dl. n. 95/2025, ha introdotto i commi 2-ter e 2-quater all’art. 18-quinquies del Dl. n. 113/2024, con cui sono fornite indicazioni procedurali alle P.A. Titolari di misure e ai Soggetti attuatori per la gestione, anche contabile, degli interventi. In base a tali disposizioni, le Amministrazioni titolari delle misure danno corso ai trasferimenti in favore dei Soggetti attuatori, considerando “il valore cumulativo della quota a carico del ‘Pnrr’ e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all’intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del ‘Pnrr””. Ciò significa, sostanzialmente, che per gli interventi del “Pnrr” che beneficiano anche di risorse del “Foi” i soggetti attuatori potranno presentare richieste di trasferimento alle rispettive amministrazioni titolari delle misure, considerando l’ammontare complessivo del finanziamento assegnato, comprensivo della quota “Foi”.
Resta comunque fermo quanto già in precedenza richiamato sul fatto che il riconoscimento definitivo della quota a carico del “Foi” sarà effettuato solo a consuntivo, sulla base dei dati specifici di spesa dei singoli interventi, per i quali l’imputazione al “Foi” vale esclusivamente per la parte di spesa eccedente le altre assegnazioni Le amministrazioni titolari delle misure comunicano mensilmente, per il tramite del Sistema ReGiS, al Mef-RgS – IG“Pnrr” l’ammontare dei trasferimenti effettuati in favore dei soggetti attuatori, con separata evidenza delle risorse trasferite a valere sui conti di Tesoreria NGEU e sui capitoli del bilancio dello Stato relativi ai progetti in essere.
d) Le risorse acquisite dai soggetti attuatori per realizzare gli interventi “Pnrr”
I Soggetti attuatori utilizzano le risorse ricevute per effettuare i pagamenti relativi alla realizzazione operativa degli Interventi finanziati dal “Pnrr”, nel rispetto dei relativi cronoprogrammi e secondo le procedure previste dalla normativa vigente, europea e nazionale, in relazione alla natura degli interventi stessi. I soggetti attuatori assicurano, per l’attuazione degli Interventi di rispettiva competenza, il rispetto del principio della “sana gestione finanziaria” e adottano tutte le misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione europea, ivi comprese quelle rivolte a prevenire, individuare, correggere e sanzionare irregolarità, frodi, corruzione, conflitti di interesse, il doppio finanziamento e altre forme di abuso nell’utilizzo delle risorse.
A tal fine, prima di procedere ai pagamenti, svolgono i controlli amministrativo-contabili previsti dal rispettivo ordinamento, verificando la correttezza, regolarità e ammissibilità al “Pnrr” delle spese sostenute, nonché il rispetto dei requisiti specifici del “Pnrr”, quali il DNSH, la raccolta dei dati sulle titolarità effettive nelle procedure di appalto, l’assenza di conflitti di interesse e di doppi finanziamenti.
I Soggetti attuatori presentano alle Amministrazioni centrali titolari delle misure le richieste di pagamento, a titolo di anticipazione, trasferimenti intermedi e saldo, corredate delle attestazioni previste dal Decreto Mef 6 dicembre 2024. I Soggetti attuatori assicurano la tracciabilità delle operazioni e dei pagamenti effettuati e conservano agli atti la documentazione giustificativa delle spese sostenute e gli altri documenti probatori previsti dalla normativa vigente. La predetta documentazione è altresì conservata, in formato elettronico, nell’apposita Sezione del Sistema ReGiS al fine di consentire l’agevole accesso in occasione delle verifiche e degli audit svolti dalle autorità di controllo dell’Unione europea e nazionali, fino a cinque anni successivi al 31 dicembre 2026.
I soggetti attuatori alimentano il Sistema ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, procedurale e di realizzazione fisica secondo le scadenze mensili previste dalla Circolare del Mef-RgS n. 27/2022 e s.m.i.
Nel caso in cui, in sede di esame delle richieste di trasferimento intermedio presentate da un soggetto attuatore, l’Amministrazione titolare della misura rilevi il mancato aggiornamento sul Sistema ReGiS dei dati di attuazione del rispettivo intervento, il Soggetto attuatore procede senza indugio – e comunque nel termine di sessanta giorni, ad aggiornare i relativi dati, dandone comunicazione all’Amministrazione titolare della misura e al Mef-RgS – IG“Pnrr”.
2. Monitoraggio, rendicontazione e controllo
La Commissione ha adottato, in data 4 giugno 2025, la Comunicazione “Next Generation EU – The road to 2026”, con la quale fornisce orientamenti agli Stati membri relativi alla gestione della fase conclusiva del “Pnrr”, con indicazioni specifiche sul percorso di revisione e semplificazione dei “Piani”, sulla presentazione delle ultime domande di pagamento, nonché sugli adempimenti successivi al 2026.
La fase conclusiva del “Pnrr” richiede di rafforzare le attività di monitoraggio sull’avanzamento degli interventi, dal punto di vista finanziario, procedurale, di realizzazione fisica e del conseguimento dei risultati e degli obiettivi finali da rendicontare alla Commissione Europea.
Al fine di rispettare le strette tempistiche dell’attuale fase di realizzazione dei “Piani nazionali di ripresa e resilienza”, la Commissione Europea ha concesso agli Stati membri la possibilità di revisionare per l’ultima volta i “Piani” entro la fine del 2025 (possibilmente entro ottobre), fornendo le seguenti indicazioni:
a) mappare lo stato di avanzamento di tutte le misure e identificare quelle non realizzabili o difficilmente realizzabili entro agosto 2026;
b) rimuovere le misure non realizzabili o difficilmente realizzabili entro le scadenze previste;
c) semplificare le descrizioni delle misure e dei relativi obiettivi che vengono mantenuti nei “Pnrr”.
In tale ottica, le Amministrazioni titolari delle misure sono invitate a verificare il puntuale aggiornamento dei dati sul Sistema ReGiS, in modo da fornire una rappresentazione del reale stato di attuazione delle misure, soprattutto in funzione di supporto per le occorrenti iniziative di riprogrammazione, funzionali ad assicurare il completo utilizzo delle risorse finanziarie e il conseguimento degli obiettivi entro le scadenze previste dal Piano. Tale ricognizione deve essere effettuata anche con il coinvolgimento dei soggetti attuatori degli interventi, per assicurare l’allineamento dei dati relativi all’avanzamento dei singoli progetti con l’avanzamento delle corrispondenti misure del “Pnrr”.
Ai fini della valutazione sulle capacità di conseguimento degli obiettivi, occorre tener presente che, in base a quanto indicato nella suddetta Comunicazione della Commissione Europea, tutti gli obiettivi devono essere completati entro il 31 agosto 2026, con impossibilità da parte della Commissione ad accettare documentazione integrativa che dimostri il raggiungimento degli obiettivi oltre tale data.
Sempre in tema di completamento degli obiettivi entro agosto 2026, la Commissione ha chiarito che è fondamentale assicurare, entro tale data, il conseguimento dei risultati (performance). Pertanto, è necessario che al 31 agosto 2026 gli interventi abbiano conseguito i relativi risultati mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data, tranne il caso in cui l’indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire (quali il tasso di assorbimento del budget dell’investimento).
Per quanto riguarda la richiesta di pagamento relativa all’ultima rata, la scadenza per la relativa presentazione è fissata al 30 settembre 2026. Sul punto, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri a condividere, con congruo anticipo, la documentazione comprovante il conseguimento degli obiettivi da rendicontare nella domanda di pagamento finale, così da poter pianificare le attività di campionamento (sampling) soprattutto per gli obiettivi con target numericamente significativi.
Al fine di rispettare le tempistiche stringenti fissate dalla Commissione europea per la presentazione della richiesta di pagamento relativa all’ultima rata, le Amministrazioni titolari delle misure vengono invitate a caricare tempestivamente sul Sistema ReGiS la documentazione di corredo alla rendicontazione degli obiettivi finali, in modo da poter avviare quanto prima le interlocuzioni con la Commissione europea sulla valutazione dell’effettivo conseguimento dei medesimi e poter consentire altresì al Mef-RgS – IG“Pnrr”, di espletare tutti gli adempimenti propedeutici alla predisposizione della richiesta di pagamento. A tale riguardo, si ricorda, che la Commissione ha indicato nel 30 novembre 2026 la data di completamento della sua valutazione relativa all’ultima domanda di pagamento, in modo da consentire il rispetto della successiva scadenza del 31 dicembre 2026 prevista per il versamento delle risorse dell’ultima rata.
Tornando agli adempimenti di monitoraggio, contestualmente all’aggiornamento dei dati di avanzamento del “Pnrr”, le Amministrazioni titolari delle misure dovranno provvedere ad aggiornare i dati relativi alle previsioni di spesa per il 2025 e il 2026 e oltre per le misure che, per loro natura, hanno un profilo di spesa successivo al 2026. Tale ultimo adempimento, necessario per una corretta programmazione dei flussi e del relativo fabbisogno di cassa, nonché per l’aggiornamento dei documenti di finanza pubblica, deve essere assicurato, di norma, con cadenza annuale, mediante invio, a cura delle amministrazioni titolari di misura, al Mef-RgS – IG“Pnrr”, entro il 31 gennaio di ciascun anno, delle previsioni di spesa per le misure di rispettiva competenza, salvo gli eventuali aggiornamenti infrannuali richiesti dalla RgS sulla base delle esigenze di finanza pubblica.
Infine, tenuto conto di quanto previsto nella citata Comunicazione della Commissione europea, le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori, per le parti di rispettiva competenza, dovranno conservare sul Sistema ReGis i dati e la documentazione relativa all’attuazione delle misure e degli interventi finanziati dal “Pnrr”, ivi compreso il conseguimento dei relativi obiettivi, in modo da poterla esibire alle autorità di controllo dell’Unione europea e nazionali. A tale riguardo, la Commissione ha ribadito che i propri servizi di controllo e la Corte dei conti europea potranno svolgere verifiche e attività di audit fino a 5 anni successivi al pagamento dell’ultima rata del “Pnrr” del dicembre 2026.
In tema di prevenzione, individuazione e contrasto alle frodi, corruzione, conflitto d’interesse e doppio finanziamento, al fine di proteggere gli interessi finanziari dell’UE, la Commissione ha ribadito l’obbligo degli Stati membri di continuare a collaborare con le Autorità europee, anche dopo il 2026 per segnalare sospetti casi di frode e di assicurare l’accesso a tutte le informazioni ritenute rilevanti al pari delle autorità nazionali su cui ricade altresì l’obbligo di provvedere al recupero delle eventuali somme indebitamente utilizzate. Per gli aspetti operativi e strettamente tecnici relativi alle suddette questioni nonché sulle attività di audit nazionali, la Commissione pubblicherà entro la fine dell’anno delle Linee-guida per gli Stati membri.
Inoltre, dopo il 2026 le Amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori dovranno continuare ad aggiornare il Sistema ReGiS anche con i dati relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli investimenti che continuano ad essere realizzati dopo la conclusione del “Piano”, assicurando la completezza e la correttezza del relativo corredo informativo, in coerenza con le condizionalità previste dal “Piano”. Il monitoraggio dovrà consentire anche la verifica dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi che proseguiranno dopo il 2026, anche ai fini della loro riprogrammazione in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.



