E’ stata pubblicata la Circolare Mef-RgS 13 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi ‘Pnrr’. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilità speciali ‘Pnrr’ aperte presso la Tesoreria dello Stato”.
La Circolare fornisce ulteriori indicazioni operative in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile per gli Interventi da realizzare nell’ambito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, fermo restando quanto già indicato nelle Circolari Mef-RgS n. 28 del 4 luglio 2022 e n. 1 del 2 gennaio 2023.
Precisazioni in materia di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
L’art. 9, comma 3, del Dl. n. 77/2021, stabilisce che “gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle Amministrazioni per l’attuazione degli Interventi ‘Pnrr’ sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”.
Il Decreto Mef 11 ottobre 2021, dispone, all’art. 9, comma 1, che “agli Interventi realizzati nell’ambito dell’iniziativa ‘Next Generation EU’ a titolarità delle Amministrazioni centrali si applica l’art. 5, comma 2, lett. g-bis), del Dlgs. n. 123/2011, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le Convenzioni, i Decreti e gli altri Provvedimenti riguardanti Interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell’Unione Europea. Ai predetti Interventi si applicano, altresì, gli artt. 11 e 12 del medesimo Dlgs. n. 123/2011”.
Le Amministrazioni interessate sono tenute a sottoporre i predetti atti al competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
La competenza degli Uffici per il controllo preventivo di regolarità amministrativa di controllo è:
- nel caso di Interventi/Progetti che fanno capo ai Ministeri, dell’Ufficio centrale di bilancio competente;
- nel caso di Interventi/Progetti che fanno capo ad articolazioni periferiche dei Ministeri, della RgS;
- in caso di Interventi/Progetti che fanno capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è svolto dall’Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la PCM.
La Circolare fa presente che la realtà operativa del “Pnrr” ha evidenziato alcune situazioni particolari che prevedono la partecipazione di diverse Amministrazioni nel processo di attuazione.
Nel caso in cui l’Amministrazione titolare della Misura “Pnrr” si avvalga di un Soggetto attuatore che a sua volta affida la realizzazione di un Intervento/Progetto a un’Amministrazione centrale, in qualità di Soggetto attuatore di secondo livello ovvero di Stazione appaltante, il Provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Amministrazione titolare, assegna le risorse al proprio Soggetto attuatore è sottoposto al controllo preventivo dell’Ufficio di bilancio presso la PCM, mentre i provvedimenti adottati dall’Amministrazione centrale o periferica in qualità di Soggetto attuatore di primo o secondo livello, ovvero di Stazione appaltante, devono essere sottoposti al controllo dell’Ufficio del Sistema delle Ragionerie ordinariamente competente.
Il controllo sui rendiconti delle contabilità speciali ‘Pnrr’
Per quanto riguarda il controllo successivo, la Circolare evidenzia che il Decreto Mef 11 ottobre 2021 ha previsto, all’art. 2, commi 3 e seguenti, l’apertura di apposite contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato, sia per le Amministrazioni centrali che per le rispettive articolazioni periferiche, che svolgono il ruolo di Amministrazione titolare/Soggetto attuatore, o che sono comunque responsabili dell’attuazione di un singolo Progetto. Sia che un’Amministrazione operi in qualità di Amministrazione titolare, Soggetto attuatore, ovvero di Stazione appaltante, è tenuta di norma ad utilizzare la medesima contabilità speciale di cui risulta intestataria.
Al fine di richiamare gli obblighi di rendicontazione delle contabilità speciali, l’art. 10, commi 4 e 5, del Decreto Mef 11 ottobre 2021, la Circolare specifica che, “nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole Amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”, e che “alle contabilità speciali intestate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 2 del presente Decreto si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2-octies, del Dl. n. 225/2010”. Tale richiamo alla normativa vigente, secondo la RgS, deve essere inteso come riferito all’art. 11 del Dlgs. n. 123/2011, che fa obbligo di resa del rendiconto al competente Ufficio di controllo.
Ne consegue che, alla luce del quadro normativo di riferimento appena richiamato, le Amministrazioni intestatarie di contabilità speciali, per la gestione delle risorse “Pnrr”, sono tenute a presentare il rendiconto ai competenti Uffici di controllo al fine di consentire l’espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Per individuare, nell’ambito del Sistema delle Ragionerie, l’Ufficio deputato allo svolgimento del predetto controllo, viene indicato che, in caso di Amministrazioni centrali, il rendiconto deve essere presentato agli Uffici centrali di bilancio presso ciascun Ministero, mentre, in caso di articolazioni periferiche dei Ministeri, il rendiconto deve essere sottoposto al controllo della Ragioneria territoriale dello Stato secondo il rispettivo ambito di competenza, tenuto conto della sede dell’Ufficio preposto alla presentazione del rendiconto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Dm. 11 ottobre 2021, il controllo sui rendiconti dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dovrà essere svolto dalla RgS di Roma. Tale controllo successivo sul rendiconto, demandato agli Uffici del Sistema delle Ragionerie, non investe lo stato di avanzamento della realizzazione degli Interventi/Progetti, che rileva, ai fini dell’erogazione delle risorse, secondo quanto stabilito dall’art. 2, del Dm. 11 ottobre 2021, e la cui verifica viene effettuata dalle Amministrazioni coinvolte nel relativo procedimento, con le modalità indicate nella Circolare Mef-RgS n. 30/2022.
Per supportare le Amministrazioni centrali nella predisposizione del rendiconto, l’allegato 1 alla Circolare fornisce un format che potrà essere adottato dalle Amministrazioni interessate.
Il format proposto si compone di 5 Sezioni:
1. la prima, il Frontespizio, deve contenere gli elementi che identificano l’Amministrazione e la contabilità speciale di riferimento, una sintesi delle entrate e delle spese, con evidenza del saldo disponibile alla fine dell’esercizio finanziario di riferimento, firmata dal Funzionario delegato responsabile della contabilità speciale;
2. la seconda Sezione fornisce un riepilogo dei dati di sintesi delle entrate e delle uscite della contabilità speciale che evidenzia la formazione del saldo disponibile al termine dell’esercizio finanziario di riferimento;
3. la terza evidenzia, analiticamente, le movimentazioni in entrata e in uscita per l’esercizio finanziario di riferimento e individua il relativo risultato complessivo;
4. la quarta Sezione indica il dettaglio delle entrate;
5. la quinta evidenza il dettaglio delle uscite.
Il format di rendiconto, allegato alla presente Circolare, sarà reso disponibile alle Amministrazioni intestatarie delle contabilità speciali sul modulo finanziario del sistema informatico ReGiS che consente sia l’elaborazione del rendiconto che la possibilità di allegare ad ogni operazione di pagamento o di acquisizione delle entrate la documentazione giustificativa.
Nelle more dell’implementazione di apposite funzionalità informatiche che consentano l’invio in modalità telematica, le Amministrazioni avranno cura di trasmettere il format di rendiconto tramite Pec, mentre la documentazione giustificativa potrà essere trasmessa anche mediante supporto informatico; del suddetto invio, dovrà essere data notizia all’Ispettorato generale per il “Pnrr” – Ufficio VI.
Gli Uffici di controllo avranno cura di richiedere all’Ispettorato generale per il “Pnrr” – Ufficio VI, apposite utenze per i Funzionari che una volta profilati potranno accedere al sistema e visualizzare tutte le operazioni effettuate sulla contabilità speciale.