È stata pubblicata nei giorni scorsi, nell’area home page del sito della Ragioneria generale dello Stato – la Circolare RgS 13 maggio 2024, n. 21 (“Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del Dl. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56”), con la quale si forniscono indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione della quota di anticipazione stabilita, in via ordinaria, nella misura pari al 30% dell’importo del finanziamento “Pnrr”, in luogo del 10% precedentemente previsto.
La Circolare fa preliminarmente presente che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione con modificazioni del Dl. 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ (‘Pnrr’)” e che l’art. 11, comma 1, del Decreto, stabilisce che, “al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del ‘Pnrr’, come modificato in esito alla Decisione del Consiglio Ecofin 8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30% del contributo assegnato, da erogare entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”.
La RgS-Ispettorato generale per il “Pnrr”, provvederà a rendere disponibile l’anticipazione in favore delle Amministrazioni centrali titolari di Interventi previsti nel “Pnrr”, nella percentuale del 30% dell’importo assegnato all’Intervento e, comunque nel limite della disponibilità di cassa esistente, l’Amministrazione centrale, ai fini del riconoscimento della predetta anticipazione, avrà l’obbligo di attestare l’avvio dell’operatività dell’Intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. L’obiettivo è assicurare la liquidità necessaria a consentire la tempestiva attuazione degli interventi del “Pnrr”, prevedendo che l’anticipazione sia, in via ordinaria, pari al 30% dell’importo del finanziamento “Pnrr” assegnato alla misura e, di conseguenza, al singolo investimento finanziato dalla misura. L’anticipazione maggiorata è prevista sia per i “Nuovi Progetti” finanziati a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia, sia per i cosiddetti “Progetti in essere”, le cui risorse finanziarie sono recate da specifiche autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente.
E’ precisato anche che la norma fa salve “eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge” e, quindi, qualora la legislazione vigente preveda, per specifici interventi, una percentuale di anticipazione più alta rispetto al 30% troverà comunque applicazione la disposizione specifica che prevede la percentuale più elevata.
La Circolare in proposito fornisce indicazioni sulle modalità per l’applicazione dell’anticipazione sia a livello di Misura che di singoli interventi.
Relativamente alle anticipazioni a livello di Misura, ciascuna Amministrazione centrale titolare deve presentare, per il tramite del Sistema informativo ReGiS–modulo finanziario, apposita richiesta al Mef-RgS–Ispettorato generale per il “Pnrr”, per l’attivazione dell’anticipazione a valere sulle disponibilità del “Fondo Next Generation EU – Italia”. L’anticipazione può essere erogata fino al 30% dell’importo assegnato alla Misura a valere sulle risorse del “Fondo NGEU” e, qualora l’Amministrazione abbia già ricevuto la prima quota di anticipazione del 10%, la richiesta deve essere effettuata per la differenza.
E’ indicato che, relativamente alle misure già avviate e che hanno già ricevuto la prima quota di anticipazione, l’erogazione dell’integrazione fino al 30% non è automatica ma deve essere richiesta da parte dell’Amministrazione titolare corredandola con un’attestazione, firmata digitalmente, che dichiari l’esistenza di un’effettiva esigenza di liquidità necessaria per assicurare i pagamenti in favore dei Soggetti attuatori ai fini del tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali.
L’integrazione dell’anticipazione presuppone che l’Amministrazione titolare della Misura abbia a sua volta ricevuto da parte dei Soggetti attuatori degli interventi analoghe richieste di anticipazione fino al 30% degli importi assegnati, determinando, quindi, l’esigenza di provvista finanziaria a valere sulle risorse del “Fondo NGEU”.
Il Mef-RgS–Ispettorato generale per il “Pnrr”, dovrà valutare l’ammissibilità della richiesta sulla base delle suddette dichiarazioni e dei dati di avanzamento finanziario della Misura risultante dal Sistema ReGiS, nonché delle giacenze di risorse in precedenza trasferite sulla contabilità di Tesoreria NGEU intestata all’Amministrazione richiedente.
Relativamente alle Misure avviate dopo l’entrata in vigore della Circolare che non hanno ancora ricevuto alcuna anticipazione, nella richiesta di anticipo del 30% l’Amministrazione titolare della Misura dovrà attestare, ai fini del riconoscimento, l’avvenuto avvio di operatività della Misura stessa, ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’erogazione dell’anticipazione viene disposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta; e comunque l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse nell’apposita contabilità di Tesoreria Next Generation EU intestata al Mef-RgS-Ispettorato generale per il “Pnrr”.
Per quanto riguarda le anticipazioni a livello di progetto, la Circolare distingue tra i cosiddetti “Progetti in essere”, finanziati con risorse recate da specifiche disposizioni di legge, ed i “Nuovi Progetti”, ossia quelli che hanno ottenuto assegnazioni a valere del “Fondo NGEU”.
Nel caso dei Progetti in essere, l’Amministrazione è tenuta a seguire le regole previste dalle specifiche disposizioni di legge autorizzative della spesa, ferma restando la possibilità di erogare fino al 30% del finanziamento, fatto salvo il riconoscimento di percentuali più elevate eventualmente previste dalla medesima legge autorizzativa della spesa e/o da altre specifiche norme di settore applicabili all’Intervento. I Soggetti attuatori mantengono la possibilità di formulare richiesta di anticipazione del 30% direttamente al Mef-RgS–Ispettorato generale per il “Pnrr” qualora vi sia impossibilità ad accedere all’anticipazione ordinaria a carico della legge autorizzativa della spesa dell’intervento specifico (in tal caso, i Soggetti attuatori dovranno seguire le modalità stabilite con Circolare del Mef-RgS n. 25/2023).
Per i “Nuovi Progetti”, finanziati a valere sul “Fondo NGEU”, l’Amministrazione provvede all’istruttoria delle richieste di anticipazione presentate dai Soggetti attuatori degli Interventi, per far fronte alle esigenze di liquidità connesse con l’attuazione degli stessi.
Sia per i Progetti in essere che per i “Nuovi Progetti” l’integrazione, fino al 30% dell’anticipazione eventualmente già ricevuta non è automatica ma va specificamente richiesta da parte dei Soggetti attuatori all’Amministrazione titolare della Misura; la richiesta del Soggetto attuatore deve essere corredata dall’attestazione dell’effettiva esigenza di liquidità necessaria per assicurare il tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali. Tali esigenze saranno valutate dalle Amministrazioni titolari della Misura sulla base dello stato di avanzamento finanziario dei Progetti risultante dal Sistema ReGiS. Qualora i dati dei progetti risultanti dal Sistema ReGiS siano incompleti, incoerenti ovvero non aggiornati, l’Amministrazione provvede all’erogazione soltanto a seguito dell’aggiornamento/correzione dei dati sul Sistema ReGiS da parte del Soggetto attuatore.
In conclusione, il Provvedimento precisa che quanto indicato ha carattere generale, ferme restando le valutazioni che ciascuna Amministrazione titolare di Misura dovrà di volta in volta effettuare relativamente alle richieste di integrazione delle anticipazioni, anche in termini di coerenza con eventuali clausole specifiche previste nelle procedure di selezione dei progetti e negli atti di concessione dei finanziamenti, al fine di scongiurare il rischio di contenziosi.