Una Notizia, pubblicata in data 3 febbraio sul Portale del Governo “ItaliaDomani”, rende noto che sono state pubblicate le Faq relative al Decreto 6 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina l’erogazione delle risorse occorrenti ai Soggetti attuatori per la realizzazione degli Interventi del “Pnrr” mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi, e saldo finale.
Si riportano di seguito le Faq pubblicate.
La quota “Pnrr” comprende anche la quota “Foi” ?
Ai fini del calcolo delle quote del finanziamento a carico del “Pnrr”, necessario per quantificare i massimali erogabili a titolo di trasferimenti intermedi e saldo, oltre alla quota di finanziamento “Rrf” deve essere inclusa anche l’eventuale quota “Foi” che risulta già assegnata all’Intervento.
Dove è possibile effettuare le richieste di trasferimento ?
Le richieste di trasferimento si effettuano per via telematica mediante l’utilizzo della Piattaforma “ReGiS” tramite la tile “Le mie richieste” disponibile nella pagina iniziale del Sistema, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione titolare di riferimento che potrebbe utilizzare un proprio Sistema informativo.
Quali sono le modalità da seguire per richiedere l’anticipazione del 30% ?
Secondo quanto previsto dal comma 3 del Dm. 6 dicembre 2024, l’erogazione dell’anticipazione del 30% sarà subordinata alla verifica della presenza del “Codice unico di progetto” (“Cup”) sul Sistema “ReGiS” e della sottoscrizione della richiesta dal legale rappresentante dell’Ente attuatore o dal Dirigente/Funzionario designato, attraverso la specifica funzionalità presente sul sistema “ReGiS” richiamata alla Faq n.2.
In che cosa consiste la verifica della regolarità formale della richiesta di trasferimenti intermedi svolta dalle Amministrazioni titolari delle Misure di competenza, di cui al comma 4 del Dm. 6 dicembre ?
- in base a quanto previsto dal comma 4 del Dm., ai fini dell’erogazione (intermedia) le Amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta.
Ciò significa che, prima di procedere alle erogazioni, le Amministrazioni titolari verificano che: - la richiesta sia stata correttamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, dal dirigente o funzionario designato a presentarla. Nello stesso tempo, l’Amministrazione titolare verifica che la richiesta sia stata redatta sulla base del Modello di cui all’Allegato “1” al Decreto medesimo e che le Dichiarazioni ivi contenute siano state tutte correttamente rese;
- ai fini dei trasferimenti intermedi, inoltre, il Soggetto attuatore è tenuto a dichiarare che i dati di monitoraggio risultanti dal Sistema “ReGiS” risultano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell’Intervento ovvero, in alternativa, come si evince nell’Allegato “1” del Dm., che si impegna a completare l’aggiornamento dei dati entro i 60 giorni successivi alla erogazione di cui alla richiesta di trasferimento.
In che cosa consiste la verifica della regolarità formale della richiesta di trasferimento del saldo finale svolta dalle Amministrazioni titolari delle Misure di competenza, di cui al comma 6 del Dm. 6 dicembre 2024 ?
Il comma 6 del Dm. disciplina la richiesta di erogazione del saldo finale, di norma pari al 10% dell’importo dell’assegnazione a carico del “Pnrr” e stabilisce che ai fini dell’erogazione del saldo le Amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta e, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate. Quanto alla verifica formale, prima di dare corso alla erogazione del saldo finale le Amministrazioni titolari verificano che la richiesta sia stata correttamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente attuatore, dal Dirigente o Funzionario designato. Nello stesso tempo, l’Amministrazione titolare verifica che la richiesta sia stata redatta sulla base del Modello Allegato “2” al Decreto medesimo e che le dichiarazioni ivi contenute siano state tutte correttamente rese. Ai fini dell’erogazione del saldo inoltre, il Soggetto attuatore è tenuto a dichiarare che i dati risultanti dal Sistema di monitoraggio “ReGiS” risultano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell’Intervento. Trattandosi dell’erogazione del saldo finale non è più prevista, per il Soggetto attuatore, la possibilità di aggiornare i dati in un momento successivo.
I criteri e le modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse “Pnrr” previsti dal Dm. 6 dicembre 2024 si applicano anche agli Interventi finanziatiex art. 1, commi 29 e seguenti, L. n. 160/2019 e art. 1, commi 145 e seguenti, L. n. 145/2018 (c.d. “Piccole Opere”) ?
I criteri e le modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse “Pnrr” previsti dal Dm. 6 dicembre 2024 non si applicano alle c.d. “Piccole e medie Opere”. Per tali Interventi si seguiranno le procedure semplificate vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto. In particolare, le procedure non prevedono nessuna azione da parte dei Comuni in quanto il Ministero dell’Interno procede ai pagamenti attraverso specifica reportistica sulla base dei dati di monitoraggio aggiornati dagli Enti.
Cosa succede ai rendiconti di progetto presentati prima del 4 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Dm.) ?
I rendiconti presentati dal Soggetto attuatore, a titolo di trasferimento intermedio o saldo finale, prima del 4 gennaio 2025, come specificato dal comma 11 del Dm., saranno evasi dalle Amministrazioni titolari con le procedure del Dm., richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul Sistema “ReGiS”, eventualmente mancanti, entro i sessanta giorni successivi all’erogazione. Pertanto, si specifica che i Soggetti attuatori che hanno presentato il rendiconto prima dell’entrata in vigore del Dm., ai fini del trasferimento dell’importo richiesto nel rendiconto, non devono presentare una nuova richiesta di trasferimento. Si precisa inoltre che, ai soli fini del trasferimento di nuove risorse, a partire dall’entrata in vigore del Dm., non devono essere più presentati rendiconti e che l’unica modalità con cui è possibile richiedere i trasferimenti in anticipo, intermedi e a saldo, sono quelli previsti dal comma 2 del Dm.
È necessario caricare la documentazione richiesta dai Manuali/Linee-guida delle Amministrazioni titolari ?
Il Dm. 6 dicembre 2024 è intervenuto sui criteri e le modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse “Pnrr”. Pertanto, ai fini dell’erogazione delle risorse, il flusso attivato per i trasferimenti non prevede la necessità di caricare la documentazione richiesta dai manuali/linee guida delle Amministrazioni titolari.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, come specificato anche al comma 8 del Dm., il Soggetto attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell’Amministrazione centrale titolare della Misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee.
Cosa si intende per “…come risultanti dall’ultimo stato di avanzamento dell’Intervento positivamente verificato” ?
Secondo quanto disposto all’art. 125, paragrafo 5, del Dlgs. 36/2023, per stati di avanzamento positivamente verificati si intendono gli stati di avanzamento adottati dal Rup e per i quali il Rup, previa verifica positiva riguardante anche la presenza ed il rispetto dei requisiti “Pnrr” oltre che la regolarità amministrativo-contabile, ha emesso il relativo certificato di pagamento. Si precisa inoltre che la dichiarazione di cui al primo punto elenco dell’Allegato “1” al Dm., ovvero che “le spese relative alla realizzazione dell’Intervento _________________ (descrizione) ‘Cup’___________________ alla data del ____/____/____ sono pari a ____________ (indicare importo), come risultanti dall’ultimo stato di avanzamento dell’intervento positivamente verificato”, è da intendersi in maniera estensiva anche da applicare, ove presenti, alle spese maturate alla medesima data degli stati di avanzamento nell’ambito del Quadro economico ma al di fuori dello stato di avanzamento per le quali esista una disposizione di liquidazione e pagamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per l’incarico affidato al geologo, al progettista, le spese per gli incentivi tecnici ecc.). Si precisa che, ai fini di un corretto monitoraggio sul Sistema “ReGiS”, è necessario aggiornare, nell’ambito dell’avanzamento finanziario, anche la sezione relativa al “Piano dei costi”, valorizzando l’importo realizzato, che rileva tutti gli avanzamenti economici del Progetto.
Ai fini delle richieste di trasferimento è necessario rispettare la sequenza: richiesta di anticipazione e poi richiesta di trasferimento intermedio ?
Il Dm. non prevede alcuna sequenzialità, per cui è possibile chiedere i trasferimenti intermedi così come previsti dal comma 4, quindi fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90% dell’importo dell’assegnazione a carico del “Pnrr” e del “Foi”, anche in assenza di una precedente richiesta di anticipazione.
Inoltre, le disposizioni dettate dalle norme primarie e dal Decreto superano le altre indicazioni fornite a suo tempo con precedenti Decreti e Circolari in tema di trasferimenti di risorse. Per le richieste di anticipazione presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto e che non hanno avuto seguito, il Soggetto attuatore, in accordo con l’Amministrazione titolare può presentare una nuova richiesta secondo le procedure del nuovo Decreto.
È possibile ricevere un chiarimento in merito alle spese di personale richiamate al comma 10 del Dm. 6 dicembre 2024 ?
Per le spese di personale rilevate nei quadri economici dei Progetti “Pnrr” per la realizzazione di lavori e/o acquisizione di beni e servizi si possono chiedere i trasferimenti, secondo le procedure previste dal Dm. L’esclusione prevista dal comma 10 del Dm., in materia di spese di personale, riguarda solo talune ipotesi relative alle Misure che prevedono assunzioni di personale (ad esempio, Misura “Ministero della Giustizia”) le cui operazioni contabili possono seguire un regime diverso, tenuto conto delle indicazioni fornite al riguardo dalla Ragioneria generale dello Stato. L’art. 10 del Dm. richiama, inoltre, talune tipologie di Misure per le quali sono già previste modalità di gestione dei trasferimenti semplificate. Ciò vale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per gli strumenti finanziari per i quali è la stessa Decisione del Consiglio Ecofin che prevede versamenti diretti in favore dei Soggetti gestori; vale nel caso di Misure la cui rendicontazione avviene secondo la modalità semplificata “Lump Sum” che seguono una procedura differenziata in quanto correlata al raggiungimento di obiettivi mentre per le altre forme di rendicontazione a costi semplificati in cui la spesa non è giustificata da fatture o documenti equivalenti si possono invece seguire le procedure previste dal Decreto. Regimi semplificati valgono altresì per la gestione delle Misure che prevedono crediti d’imposta le cui operazioni contabili si chiudono con il versamento delle somme in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Si precisa comunque che ove l’Amministrazione titolare delle suddette Misure volesse far utilizzare la nuova tile “Richiesta di trasferimento”, il Soggetto attuatore può effettuare le richieste di trasferimento attraverso questa funzione. Gli Uffici dell’Ispettorato generale “Pnrr” sono a disposizione per individuare le Misure per le quali la nuova funzionalità del Sistema “ReGiS” “Richiesta di trasferimento”, non deve essere attivata.