Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 4 febbraio 2025, con il quale informa i Soggetti attuatori degli Interventi ricompresi nella Misura M5C212.1 e M5C212.2 che l’Amministrazione procederà al trasferimento delle erogazioni riguardanti tutti gli Interventi afferenti a tali Misure, compresi quelli finanziati a valere sul bilancio dello Stato, secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024, come di seguito esplicitato.
Anticipazioni: modalità di richiesta e verifica
L’Amministrazione procederà al pagamento delle anticipazioni richieste prima dell’entrata in vigore del decreto del 6 dicembre 2024, previa verifica:
- della presenza del “Cup” sul Sistema “ReGiS”;
- dell’avvio dell’Intervento, con aggiudicazione di almeno un “Cig Lavori”.
Per le nuove richieste di anticipo, sarà necessario presentare istanza tramite la sezione “Gestione richieste – Richieste di trasferimento” del Sistema “ReGiS”, seguendo le modalità previste dal Decreto.
Trasferimenti intermedi: verifica e obblighi di monitoraggio
1. Rendiconti già presenti
Le richieste intermedie già registrate nel sistema prima dell’entrata in vigore del decreto del 6 dicembre saranno liquidate per l’importo richiesto, con l’obbligo per i Soggetti attuatori di:
- aggiornare tutti i dati di monitoraggio su “ReGiS” entro 60 giorni dall’erogazione.
2. Nuove richieste di trasferimento
Gli Enti che non hanno ancora presentato la rendicontazione intermedia dovranno farlo seguendo l’art. 1, comma 4 del Decreto, attraverso la funzione specifica di “ReGiS”.
L’Amministrazione verificherà:
- la sottoscrizione della richiesta da parte del rappresentante legale dell’Ente;
- la validazione dei dati di monitoraggio su “ReGiS”;
- la coerenza tra cronoprogramma, avanzamento finanziario e eventuali ribassi d’asta.
Se la richiesta è formalmente corretta, l’Amministrazione erogherà fino al 90% del contributo concesso.
3. Correzione di errori e tempi di risposta
- Se i dati sono incompleti, l’Ente ha 5 giorni per integrare le informazioni. Durante questo periodo il termine dei 30 giorni per l’erogazione è sospeso.
- Se le integrazioni non vengono fornite entro il termine stabilito, la richiesta di pagamento sarà rigettata e potrà essere ripresentata solo successivamente.
Saldo finale: verifica dei requisiti e tempistiche
Dopo aver ricevuto il 90% del contributo, il Soggetto attuatore dovrà presentare un rendiconto finale che includa tutte le somme ricevute prima di poter richiedere il saldo.
L’Amministrazione verificherà:
- la sottoscrizione della richiesta secondo il Modello “Pnrr”, “Richiesta saldo” (Allegato “2” del Decreto);
- la validazione dei dati di monitoraggio su “ReGiS”;
- la completa valorizzazione della sezione “Gestione fonti” per segnalare eventuali economie di progetto;
- il certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- l’impegno dell’Ente a completare la rendicontazione finale entro 180 giorni dall’emissione del certificato di collaudo.
Se la documentazione è corretta, il saldo verrà erogato entro 30 giorni
In caso di dati incompleti, l’Ente ha 10 giorni per integrare la richiesta, sospendendo il termine di erogazione. Se le integrazioni non vengono fornite o i controlli risultano negativi, la richiesta sarà definitivamente rigettata.
Obbligo di conservazione e rendicontazione finale
I Soggetti attuatori sono tenuti a conservare, anche in formato digitale, tutta la documentazione giustificativa delle spese per eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione e delle Autorità di controllo nazionali ed europee.
Per i Progetti afferenti alla Misura M5C2I2.2, finanziati con diverse fonti (“Pnrr”, “Pnc” e “Fondi nazionali”), gli Enti devono rendicontare prioritariamente le somme “Pnrr”, seguite dalle risorse “Pnc”, e infine da quelle statali.