Sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2024, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 6 dicembre 2024, che definisce “Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse ‘Pnrr’”.
Come indicato in rubrica, il Decreto disciplina le fasi principali dei trasferimenti di risorse “Pnrr”:
- Anticipazioni: fino al 30% dell’importo assegnato, erogato entro 30 giorni dalla richiesta del Soggetto attuatore, previa verifica della conformità formale;
- Trasferimenti intermedi: ulteriori erogazioni fino al 90% dell’importo complessivo, subordinate al monitoraggio aggiornato degli interventi sul Sistema “ReGiS”, ovvero alla comunicazione dei dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del Sistema “ReGiS”;
- Saldo finale: pari al restante 10%, erogato entro 30 giorni dalla richiesta di saldo e previa verifica a campione della Documentazione giustificativa.
Il Sistema “ReGiS” rimane il principale strumento di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle risorse. Gli Enti attuatori devono garantire il costante aggiornamento dei dati, pena la sospensione temporanea delle erogazioni.
Le richieste di trasferimento devono essere presentate attraverso Modelli standardizzati, con tempistiche rigorose per il trasferimento delle risorse richieste:
- 30 giorni per l’erogazione da parte delle Amministrazioni titolari.
- 5 giorni per correggere eventuali carenze nelle richieste.
- 10 giorni per integrare documentazione mancante nel caso del saldo finale.
Il Decreto introduce verifiche a campione per accertare la correttezza delle spese dichiarate e il rispetto dei requisiti del “Pnrr”. La documentazione, da conservare anche in formato digitale, deve essere accessibile alle Autorità nazionali ed europee.
Le Procedure si applicano:
- a tutte le erogazioni legate agli Interventi “Pnrr”, ad eccezione di quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d’imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati;
- ai Progetti finanziati attraverso il bilancio dello Stato, in caso di parziale o totale definanziamento “Pnrr”.
Alle richieste di trasferimento presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto, le Amministrazioni titolari danno corso ai relativi trasferimenti con le procedure dello stesso, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul Sistema “ReGiS”, eventualmente mancanti, entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.