La Circolare Mef-RgS n. 32, Prot. 246728 del 26 ottobre 2022, indirizzata alle Amministrazioni centrali titolari di Interventi “Pnrr”, sostituisce la Circolare n. 32 del 22 settembre 2022, avente il medesimo oggetto, a causa di alcuni errori materiali nel testo del documento; le correzioni hanno riguardato il riferimento delle disposizioni agli immobili in accezione generale e non solo agli immobili pubblici (come precedentemente indicato).
L’art. 12, comma 1, del Dl. n. 98/2011, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, con l’esclusione degli Enti territoriali, degli Enti previdenziali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli Affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all’estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Mef.
Il Decreto Mef 16 marzo 2012 ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 12, comma 1, del Dl. n. 98/2011, stabilendo in particolare che le predette Amministrazioni devono comunicare Mef-RgS entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano triennale di investimento con l’indicazione per ogni anno delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, con eventuali aggiornamenti da trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, avvalendosi dell’Allegato B di cui al Dm. da ultimo citato.
Il Decreto Mef 14 febbraio 2014, ad integrazione del Decreto 16 marzo 2012, ha disposto inoltre che, entro il 31 dicembre di ogni anno, contestualmente al Piano triennale di investimento, le Amministrazioni suindicate producano, secondo lo Schema allegato alla Circolare RgS n. 19/2014, recante le Istruzioni operative del Dm. 14 febbraio 2014, l’attestazione del Responsabile del procedimento, con la quale viene documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio, stabilendo altresì che l’attestazione della congruità del prezzo rilasciata dall’Agenzia del Demanio deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto.
Viene ricordato che l’acquisto di beni immobili, quali edifici, costituisce una spesa rendicontabile a valere sul Progetto “Pnrr” qualora risulti essenziale/strumentale per l’attuazione dell’Intervento e per il perseguimento degli obiettivi dello stesso, purché sia pertinente e direttamente connessa all’Intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sul punto, occorre far riferimento a quanto previsto dal Dpr. n. 22/2018, secondo cui l’acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all’operazione in questione nei limiti dell’importo indicato da specifica perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 18, lett. a), e nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall’art. 18, lett. b), c), d), e).
L’acquisto di terreni può essere ammesso a finanziamento sul “Pnrr” nei limiti del 10% del Progetto complessivo e secondo le condizioni stabilite dall’art. 17 del Dpr. n. 22/2018.
La Circolare conclude che, al fine di favorire una corretta e celere verifica degli acquisti di immobili a valere sul “Pnrr” ai fini dell’adozione del Decreto di natura non regolamentare del Mef, le Amministrazioni suindicate devono inviano tempestivamente, anche in modalità aggiuntiva rispetto alle ordinarie richiamate scadenze, via Pec, ai seguenti indirizzi: rgs.art12@pec.mef.gov.it, dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it, il Piano di investimento relativo all’acquisto di immobili, inseriti nel quadro economico del singolo Progetto. L’Amministrazione interessata darà indicazione del Cup, della fonte di finanziamento “Pnrr” a cui si riferisce l’acquisto con particolare riferimento alla Misura, Componente e Missione del Piano, e precisando se l’acquisto è effettuato ricorrendo esclusivamente a risorse del “Pnrr” e dettagliando, laddove necessario, lo stato di disponibilità delle eventuali altre coperture finanziarie.